Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 febbraio 2023| n. 3426.
Verbale di accertamento di violazione del codice della strada e la notifica a cittadino straniero
Il verbale di accertamento di violazione del codice della strada non può essere notificato, nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania, direttamente a mezzo del servizio postale, necessitando della assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell’art. 2 della Convenzione di Strasburgo, la cui assenza comporta, tuttavia, non già l’inesistenza, bensì la nullità della notificazione, suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto della proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell’art. 204-bis del codice della strada.
Ordinanza|3 febbraio 2023| n. 3426. Verbale di accertamento di violazione del codice della strada e la notifica a cittadino straniero
Data udienza 12 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Verbale di contestazione – Notifica a cittadino tedesco – Non può essere notificato a mezzo del servizio postale – Notificazione senza la prevista assistenza ex art. 2 Convenzione di Strasburgo della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione – Consegue non l’inesistenza – Nullità della notificazione – Sanatoria in presenza della costituzione in giudizio del convenuto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere
Dott. AMATO Cristina – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2366/2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE FIRENZE, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1740/2019 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 04.06.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12.01.2023 dal Consigliere Dott. CRISTINA AMATO.
Verbale di accertamento di violazione del codice della strada e la notifica a cittadino straniero
RILEVATO
che:
1. Con verbale di accertamento n. 4485138 del 05.07.2016 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Firenze e notificato in Germania il 27.10.2016 a mezzo lettera raccomandata inviata – tramite il servizio di Poste Italiane – dalla (OMISSIS), divisione della (OMISSIS) s.r.l., societa’ privata incaricata alla gestione delle contravvenzioni, il Comune di Firenze contestava alla sig.ra (OMISSIS), cittadina tedesca residente in (OMISSIS), un’infrazione commessa il 20.05.2016 in violazione del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 7, commi 9 e 14 (Codice della Strada – C.d.S.), per aver transitato con autoveicolo in zona a traffico limitato. Con atto di opposizione al verbale, depositato il 22.12.2016 innanzi al Giudice di pace di Firenze, la sig.ra (OMISSIS) censurava, tra l’altro, la validita’ del verbale di contestazione per l’inesistenza della notifica, nonche’ l’erroneita’ dell’importo richiesto a titolo di sanzione.
Con sentenza n. 2864/2017 il Giudice di Pace di Firenze accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, annullava il verbale di accertamento.
2. Impugnava la predetta pronuncia il Comune di Firenze innanzi al Tribunale di Firenze il quale, in accoglimento del gravame, confermava il verbale impugnato ritenendo che esso fosse stato validamente notificato all’appellata la quale, conseguentemente, avrebbe dovuto impugnare entro il termine previsto dall’articolo 204-bis C.d.S.. Osservava il giudice che:
– la normativa applicabile al caso di specie e’ quella del Regolamento CE n. 1393/2007, posto che il C.d.S. equipara il verbale ad un atto giudiziario quando prevede l’applicazione degli articoli 136151 c.p.c. (articolo 201 C.d.S., comma 3);
– in particolare, l’articolo 14 Reg. CE n. 1393/2007 prevede la facolta’, per gli Stati Membri, di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato direttamente tramite i servizi postali, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente. Di tale disposizione, a norma dell’articolo 16 dello stesso Regolamento, e’ consentita l’applicazione analogica anche agli atti extragiudiziali (Cass. n. 22001 del 15.05.2018);
– siffatta interpretazione trova conforto nel considerando n. 2 del Regolamento citato, per il quale il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione degli atti (cfr. anche Cass. Sez. 3, n. 11140 del 29.05.2015);
– rimane anche smentito l’assunto dell’opponente per il quale la sola autorita’ statale sarebbe legittimata ad avvalersi della facolta’ di notifica a mezzo posta (per il tramite di Ufficiale Giudiziario organo mittente): stando anche alla prospettazione della Suprema Corte (Cass. n. 10543/2015), infatti, la locuzione “Stato membro” avrebbe un’accezione ampia, includendo anche i diversi organi che, all’interno dello Stato Membro, sono preposti alle notificazioni;
– non e’ corretto sostenere che la notifica abbia avuto luogo tramite soggetto privato ( (OMISSIS)), poiche’ la (OMISSIS) (rispetto alla quale (OMISSIS) e’ una divisione interna) ha eseguito mera attivita’ esecutiva e di postalizzazione, cioe’ mera attivita’ intermedia materiale (imbustamento e consegna dei plichi al servizio postale), affidando a sua volta la notificazione al servizio di Ente Poste, come previsto dal Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Cass. Sez. 2, 10.05.2012, n. 7177; Cass. Sez. 6-2, 19.12.2014 n. 27021).
3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione (OMISSIS), affidandolo a quattro motivi.
Si difende con controricorso il Comune di Firenze.
In prossimita’ dell’udienza la ricorrente ha presentato memoria.
Verbale di accertamento di violazione del codice della strada e la notifica a cittadino straniero
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce falsa applicazione del Regolamento (CE) n. 1393/2007 e del Parlamento Europeo e del Consiglio, mancata applicazione della Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). La ricorrente lamenta l’errata classificazione della natura giuridica del verbale di contravvenzione quale atto giudiziario: da cio’ consegue l’errata applicazione della normativa di riferimento, ossia il Reg. CE n. 1393/2007. Al caso di specie trova, invece, applicazione la Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977, in virtu’ della natura amministrativa dell’atto notificato; poiche’ nella ratifica di detta Convenzione la Germania si e’ avvalsa della facolta’ (ex articolo 11, comma 2) di escludere la notificazione a mezzo posta degli atti amministrativi indirizzati ai suoi cittadini, la notifica effettuata dal Comune di Firenze deve considerarsi inesistente, e quindi non sanabile, poiche’ e’ stata svolta secondo una procedura che esorbita totalmente dallo schema normativamente preposto.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 14 e 15 Regolamento (CE) n. 1393/2007 e del Parlamento Europeo e del Consiglio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). La ricorrente contesta l’errata interpretazione degli articoli 14 e 15 Reg. CE n. 1393/2007, nonche’ l’inconferente riferimento a Cass. n. 10543/2015. Secondo la prospettazione della ricorrente, l’articolo 14 dispone che unicamente gli organi dello Stato (nel significato della locuzione “Stato Membro”) preposti alle notificazioni sono legittimati ad avvalersi del servizio postale per effettuare tale attivita’; non i privati ne’ gli enti pubblici periferici dotati di autonomia propria, quali i Comuni, che sottostanno alla disciplina del successivo articolo 15, secondo il quale la notifica di un atto giudiziario all’estero va effettuata solo tramite ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti, i quali soltanto possono effettuare la notifica a mezzo posta.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 201 C.d.S. e dell’articolo 10 Cost., comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). La ricorrente censura la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica effettuata secondo le disposizioni del C.d.S., che prevedono la facolta’, per l’amministrazione, di notificare i verbali di contestazione a mezzo posta. L’articolo 201 C.d.S., e’ norma dell’ordinamento interno il quale, secondo il principio di cui all’articolo 10 Cost., comma 1, deve conformarsi alle norme del diritto internazionale, tra le quali figura la Convenzione di Strasburgo.
4. Con il quarto motivo si deduce omesso esame dell’attivita’ notificatoria della (OMISSIS) s.r.l., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Nella prospettazione della ricorrente, nell’affermare che la societa’ (OMISSIS), su incarico del Comune di Firenze, ha solo consegnato il verbale impugnato al servizio di Poste italiane, limitandosi ad un’attivita’ meramente esecutiva e di postalizzazione, il Tribunale non ha valutato che il presunto verbale recapitato alla ricorrente era contenuto in una busta intestata alla (OMISSIS) s.r.l. la quale figura a tutti gli effetti come mittente. Pertanto, non puo’ definirsi detta attivita’ di mera postalizzazione, ma si censura il conferimento di appalto ad una societa’ privata di un servizio di riscossione di danaro pubblico e di svolgimento di attivita’ di notifica di atti della P.A. che sottosta’ a norme procedurali imperative di assoluto e primario rilievo anche nell’ordinamento internazionale.
5. Il primo e il terzo motivo sono strettamente connessi: saranno, pertanto, esaminati congiuntamente, e sono infondati. A seguito dell’intervento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n. 2866/2021), questa Corte ha chiarito che il verbale di accertamento di violazione del C.d.S., in quanto atto posto in essere nell’esercizio di pubblici poteri, rientra nell’ambito di materia amministrativa e, come tale, la notifica della sua impugnazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del Regolamento n. 1393/2007, poiche’ non sussumibile nella materia civile o commerciale (neppure potendosi configurare il carattere “stragiudiziale” della notifica del verbale stesso). Alle notificazioni all’estero si applica, pertanto, non gia’ il C.d.S. ma la Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, ratificata nel nostro ordinamento con L. 21 marzo 1983, n. 149; ratificata anche dalla Repubblica Federale di Germania la quale, pero’, avvalendosi di apposita riserva prevista all’articolo 11, comma 2, ha escluso la possibilita’ di notifica per i detti documenti a mezzo del servizio postale nei confronti dei propri cittadini residenti.
5.1. Si deve, quindi, ribadire il principio per cui il verbale di sanzione ammnistrativa a cittadino tedesco non poteva essere notificato direttamente a mezzo del servizio postale. La notificazione per tale tipo di atto effettuata nei confronti di quel cittadino senza la prevista (articolo 2 Convenzione di Strasburgo) assistenza della Autorita’ centrale dello Stato di residenza e destinazione comporta, tuttavia, non gia’ l’inesistenza, bensi’ la nullita’ della notificazione. Tale nullita’ deve, poi, essere valutata ai sensi della legge del paese dal quale la notificazione e’ svolta: per orientamento consolidato di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuita’, l’inesistenza della notificazione e’ configurabile, in base ai principi di strumentalita’ delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle ipotesi in cui venga posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella categoria della nullita’ (ex plurimis, di recente: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26511 del 08/09/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20840 del 21/07/2021; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20418 del 28/09/2020). Nel caso di specie, la notificazione a mezzo posta raccomandata scelta dal Comune di Firenze rappresenta un’ipotesi di difformita’ dal modello legale riconducibile alla nullita’.
5.2. Stabilita la sussistenza di un’ipotesi di nullita’ e non di inesistenza della notificazione nel caso di notifica in Germania di atto amministrativo direttamente presso il cittadino tedesco a mezzo posta, senza la prevista assistenza della Autorita’ centrale dello Stato di residenza e destinazione, costituisce principio altrettanto consolidato espresso da questa Corte, al quale pure il Collegio intende dare continuita’, quello secondo cui la notificazione nulla sia suscettibile di sanatoria, ogni volta che sia dimostrato il raggiungimento dello scopo dell’atto che ne sia affetto. La nullita’ incidente sul procedimento di notificazione si ritiene sanata, in linea generale, in presenza della costituzione in giudizio del convenuto, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullita’ della notificazione dell’atto introduttivo (Cass. Sez. 1, n. 10119 del 02/05/2006).
5.3. Correggendo quanto affermato nella sentenza n. 2866 del 2021, le Sezioni Unite (Cass. Sez. U., 08.04.2022, n. 11550, peraltro richiamate nella memoria della ricorrente) hanno da ultimo ulteriormente precisato che tale nullita’ della notifica del verbale di accertamento di infrazione del Codice della Strada puo’ dirsi sanata, per il raggiungimento dello scopo ex articolo 156 c.p.c., comma 3, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell’articolo 204-bis C.d.S. (opposizione ora regolata del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 7), in osservanza di un costante orientamento di questa Corte a tal riguardo (Cass. sez. 6-2, 27 aprile 2018, n. 10185; Cass. sez. 6-2, 6 ottobre 2014, n. 20975; Cass. sez. II, 17 maggio 2007, n. 11548; Cass. sez. I, 21 luglio 2006, n. 16822; Cass. sez. L, 19 agosto 2005, n. 17054; Cass. sez. I, 8 settembre 2004, n. 18055). Nel caso di specie, il ricorso al Giudice di Pace doveva essere proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento, risiedendo la ricorrente all’estero (Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7, comma 3): in effetti, il ricorso e’ stato depositato il 22.12.2016, ossia entro il termine prescritto (dies a quo della notificazione: 27.10.2016; data di scadenza dei termini: 27.12.2016): e’ stato, quindi, tempestivamente e ritualmente impugnato, con conseguente sanatoria della notificazione nulla.
6. Il secondo e quarto motivo attengono all’attivita’ notificatoria espletata dal Comune di Firenze. Poiche’ il rigetto del primo e terzo motivo discende dall’intervenuta sanatoria dell’attivita’ notificatoria ritenuta nulla per quanto argomentato sub 5.1., 5.2., i due motivi restano assorbiti.
7. In definitiva il Collegio dichiara infondati il primo e terzo mezzo di impugnazione, assorbiti i restanti; tenuto conto delle incertezze e delle novita’ intervenute nella giurisprudenza di legittimita’, sussistono le condizioni per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di legittimita’.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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