Spese di conservazione della cosa comune

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 febbraio 2022| n. 5465.

Spese di conservazione della cosa comune.

In materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, l’art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell’urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l’amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l’onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori; ciò a differenza di quanto previsto in tema di condominio di edifici, ove il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune è condizionato al più stringente presupposto dell’urgenza, tenuto conto che i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.

Ordinanza|18 febbraio 2022| n. 5465. Spese di conservazione della cosa comune

Data udienza 27 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Comunione – Spese di conservazione della cosa comune – Diritto al rimborso della parte che le ha sostenute purché abbia preventivamente avvertito gli altri partecipanti – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4893-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato CIPOLLONE STUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 618/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 02/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in tre motivi (1: violazione e falsa applicazione dell’articolo 1110 c.c.; 2: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; 3: omessa pronuncia su una domanda) avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 618/2020, pubblicata il 2 luglio 2020.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Con citazione del 9 ottobre 2013, (OMISSIS) convenne innanzi al Tribunale di Lecce (OMISSIS) per chiedere la condanna di quest’ultimo al rimborso delle spese sostenute per la conservazione dell’appartamento in comproprieta’ tra i due, destinato a casa familiare, ex articolo 1110 c.c. o, in subordine, per la condanna ex articolo 2041 c.c. Il giudice di primo grado accolse la domanda principale e condanno’ (OMISSIS) al rimborso della meta’ delle spese sostenute dalla (OMISSIS), liquidate in Euro 11.553,00. La Corte d’appello di Lecce ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che la (OMISSIS) non aveva mai convocato l’assemblea dei comproprietari, ed aveva piuttosto deciso ed attuato unilateralmente (nonostante la formale opposizione del (OMISSIS)) gli interventi edilizi da lei ritenuti necessari, escludendo del tutto il comproprietario dalla individuazione degli appaltatori e dalla contrattazione dei compensi (come da lettera 29 aprile 2011 dell’avvocato (OMISSIS)). Secondo la Corte d’appello, l’attrice non aveva neanche fornito prova dell’esistenza di tutte la condizioni stabilite nell’articolo 1110 c.c., ovvero della “trascuranza” (in quanto la nota 17 maggio 2011 dell’avv. (OMISSIS) per conto di (OMISSIS) non poteva essere considerata tale, essendo diretta a contestare la unilateralita’ delle decisioni unilaterali della (OMISSIS)), come anche la “prova della necessita’ (conservazione della cosa comune ed indifferibilita’ con conseguente impossibilita’ di ricorrere agli ordinari procedimenti decisionali) delle spese”, non valendo a cio’ la “Perizia Giurata” formata al di fuori del processo.
Il primo motivo di ricorso allega la violazione dell’articolo 1110 c.c. ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; la ricorrente lamenta il fatto che, a differenza di quanto affermato dal giudice del secondo grado, il comproprietario (OMISSIS) fu informato (raccomandata del 29 aprile 2011) della necessita’ di effettuare lavori e dei relativi costi e che fu messa a disposizione del medesimo la perizia giurata del geometra (OMISSIS); ciononostante il comproprietario rifiuto’ di eseguire i lavori sul presupposto che l’immobile non si trovasse in uno stato tale da doversi richiedere manutenzione. La doglianza si sofferma, inoltre, sul fatto che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il diritto al rimborso ex articolo 1110 c.c. non necessita che ricorrano i requisiti dell’urgenza e della indifferibilita’ dei lavori.
Il secondo motivo di ricorso allega l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte d’appello di Lecce mancato di prendere in considerazione che il CTU aveva accertato la necessita’ di eseguire i lavori di manutenzione per cui si chiedeva il rimborso.
Il terzo motivo di ricorso denuncia l’omessa pronuncia su una domanda, in violazione dell’articolo 112 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver il giudice del gravame statuito in ordine alla domanda ex articolo 2041 c.c., proposta in via subordinata nel giudizio di primo grado.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza dei primi due motivi, rimanendo assorbito il terzo motivo, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il controricorrente ha presentato memoria.
I primi due motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente perche’ connessi, sono fondati.
La Corte d’appello di Lecce – affermando che la domanda di (OMISSIS) doveva rigettarsi, stante la unilateralita’ della decisione e la mancanza di prova della indifferibilita’ delle opere ha valutato la sussistenza delle condizioni per l’esigibilita’ della pretesa di rimborso delle spese anticipate dal comproprietario ex articolo 1110 c.c. senza uniformarsi al costante orientamento interpretativo di questa Corte, secondo il quale, in tema di spese di conservazione della cosa comune, l’articolo 1110 c.c. esclude ogni rilievo dell’urgenza o meno dei lavori, stabilendo, piuttosto, che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune (ossia per il mantenimento della sua integrita’), ha diritto al rimborso, purche’ abbia precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti, sicche’, in caso di inattivita’ di questi ultimi, egli puo’ procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo su di lui soltanto l’onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessita’ dei lavori (Cass. Sez. 2, 09/09/2013, n. 20652; Cass. Sez. 2, 08/01/2013, n. 253).
La diversa disciplina dettata dagli articoli 1110 e 1134 c.c. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell’altro caso, al diverso e piu’ stringente presupposto dell’urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l’utilita’ finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilita’ strumentali al godimento dei beni individuali, sicche’ la legge regolamenta con maggior rigore la possibilita’ che il singolo possa interferire nella loro amministrazione (Cass. Sez. 2, 12/10/2011, n. 21015; Cass. Sez. U, 31/01/2006, n. 2046).
Non inducono a diversa conclusione le argomentazioni svolte dal controricorrente nella memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2, Che le spese sostenute da (OMISSIS) fossero “necessarie per la conservazione della cosa comune”, e cioe’ al mantenimento della sua integrita’, in modo essa che duri a lungo senza deteriorarsi (e non soltanto per la sua migliore fruizione), e’ quanto dovra’ decidersi in fatto nel giudizio di rinvio, non risultando accertata quale consistenza avessero i “lavori di straordinaria manutenzione” di cui si legge nella sentenza impugnata. Quanto al riferimento all’urgenza, che il controricorrente nega essere contenuto nella motivazione dei giudici di appello, a pagina 4 della sentenza della Corte di Lecce e’ detto, invece, che “manca la prova” della necessita’ della conservazione della cosa comune e della “indifferibilita’” delle spese, spiegata come impossibilita’ di ricorrere agli “ordinari procedimenti decisionali”, definizione evidentemente ripresa dai principi giurisprudenziali in tema di diritto al rimborso delle spese urgenti sostenute dal singolo condomino per la gestione delle cose comuni ai sensi dell’articolo 1134 c.c..
La Corte d’appello di Lecce, in sede di rinvio, dovra’ pertanto riesaminare la causa, uniformandosi agli enunciati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, al fine di accertare se risultino provate, alla stregua delle richiamate risultanze istruttorie documentali e delle emergenze della espletata CTU, la “trascuranza” di (OMISSIS), benche’ interpellato dalla (OMISSIS), e la “necessita’” delle spese per la conservazione dell’integrita’ della cosa comune.
Il terzo motivo di ricorso, denunciando l’omessa pronuncia su domanda subordinata, e’ assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi e dalla cassazione della sentenza impugnata, rimanendo la questione devoluta al giudice di rinvio nei limiti consentiti dall’articolo 394 c.p.c..
In definitiva, devono essere accolti i primi due motivi di impugnazione e dichiararsi assorbito il terzo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, la quale provvedera’ anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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