Sinistro stradale e segnaletica stradale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 marzo 2022| n. 10062.

Sinistro stradale e segnaletica stradale.

In tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all’utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge; in particolare, per potersi ritenere sussistente, in capo agli automobilisti, un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare (come dare la precedenza a chi viene da destra), è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell’obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita aliunde dall’utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non già una forma di pubblicità – notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l’obbligo stesso scaturisce.

Ordinanza|29 marzo 2022| n. 10062. Sinistro stradale e segnaletica stradale

Data udienza 24 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Sinistro stradale – Segnaletica stradale – Tipicità – Obbligo legittimamente imposto correttamente posizionato sulla strada – Insussistenza in caso di segnaletica non visibile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3022-2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 354/2020 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 27/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.

Sinistro stradale e segnaletica stradale

RILEVATO

che:
(OMISSIS) ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 354 del 2020 della Corte di appello di Trieste esponendo che:
– aveva convenuto in giudizio (OMISSIS) e la (OMISSIS), s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni alla persona causati da un sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto alla guida di un motociclo, urtato da un autoveicolo proveniente dalla sinistra, condotto dalla prima convenuta e assicurato con la seconda;
– il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, riducendo la quantificazione pretesa dall’attore, ma confermando la sua ricostruzione dinamica;
– la Corte di appello, pronunciando sul gravame principale del deducente, sul “quantum”, e su quello incidentale, sull'”an”, della compagnia di assicurazione, accoglieva il secondo osservando, in particolare, che l’originario attore avrebbe dovuto dare la precedenza, non potendo ostare l’invisibilita’ del relativo segnale in quanto capovolto a 180 gradi, poiche’ il deducente viveva a poco piu’ di un chilometro dal luogo del sinistro e, in difetto di prova contraria, doveva presumersi a conoscenza dell’obbligo di dare la precedenza in parola;
resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a., che ha depositato altresi’ memoria.
RILEVATO
che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 C.d.S., comma 3, dell’articolo 38 C.d.S., comma 2, degli articoli 145 e 146 C.d.S., del reg. att. C.d.S., articolo 79, poiche’ la Corte di appello avrebbe errato fondando la sua decisione sulla sussistenza di un obbligo di dare la precedenza indicato con un segnale stradale accertato come invisibile all’utente della strada;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2700 c.c., dell’articolo 116 c.p.c., in uno all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poiche’ la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato e valorizzato la pretesa assenza di contestazioni della Polizia stradale alla (OMISSIS), invece documentalmente risultanti;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, poiche’ la Corte di appello avrebbe errato mancando di valutare la tipologia delle lesioni, consistenti in una frattura scomposta alla gamba sinistra, subite dal deducente, ritenute compatibili con la dinamica del sinistro allegata al fine di ottenere la pronuncia risarcitoria come riconosciuto dal giudice di prime cure;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 1, dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, poiche’ la Corte di appello avrebbe motivato in modo conclusivamente indecifrabile attese le omissioni e visti gli errori di apprezzamento delle prove evidenziati nelle precedenti censure;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..
Rilevato che:
il primo motivo di ricorso e’ fondato con assorbimento dei restanti;
la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il principio di tipicita’ posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo o divieto di comportamento e’ legittimamente imposto all’utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge: in particolare, per potersi ritenere sussistente, in capo agli automobilisti, un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare (come dare la precedenza a chi viene da destra), e’ necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorita’ impositivo dell’obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita “aliunde” dall’utente e’ del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicita’ notizia del comportamento imposto, bensi’ un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l’obbligo stesso scaturisce (Cass., 20/02/1998, n. 1782, Cass., 13/02/2009, n. 3660);
parte controricorrente sostiene che la sentenza della Corte territoriale sia stata fondata anche sull’autonoma e non censurata ragione decisoria del comportamento negligente del conducente dello “scooter”;
l’osservazione non trova riscontro negli atti;
la locuzione presente a pag. 6, secondo capoverso, della sentenza gravata, secondo cui la condotta in parola si poneva “oltre che in violazione dell’obbligo di dare la precedenza anche come imprudente e negligente”, rimane un’affermazione che non si traduce a ben vedere in specifici addebiti differenti, autonomamente rilevanti, atteso, in particolare, che l’occupazione della corsia di percorrenza riservata agli automezzi provenienti dalla sinistra, come quello antagonista rispetto all’originario attore, rimane inscindibilmente iscritta, nell’operata ricostruzione della dinamica, pur sempre nella prospettiva della mancata precedenza data, posto che quella occupazione era illegittima proprio perche’ non supportata da uno proprio e speculare diritto di precedenza;
cio’ viene infatti confermato dai vari passaggi motivazionali successivi effettuati dalla Corte territoriale: pag. 6, ultimo capoverso; pag. 7, terzultimo e penultimo capoverso;
in questa chiave il Collegio di merito ha concluso per l’addebito in termini di esclusiva responsabilita’ al conducente lo “scooter”, con conseguente superamento anche dell’eventuale concorso di colpa pur nella forma presuntiva;
il complessivo accertamento e la conseguente valutazione “in iure” della fattispecie dovranno dunque essere nuovamente svolti espungendo l’individuato errore di giudizio;
spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Trieste perche’, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *