Processo tributario ed effetti del giudicato

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13152.

La massima estrapolata:

Nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il “petitum” del primo. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che, nell’affermare la legittimità di un avviso di accertamento, ai fini IRPEF, basato sulla natura edificabile di un terreno, aveva trascurato l’effetto preclusivo derivante da altro giudizio ove, con sentenza passata in giudicato, ne era stata esclusa l’edificabilità ai fini dell’imposta di registro).

Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13152

Data udienza 26 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere

Dott. CATALDI Michele – Consigliere

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22378-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI ROMA (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 815/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 12/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/03/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

RILEVATO

che:
Con sentenza n. 815/10/2014, depositata il 12 febbraio 2014, non notificata, la CTR del Lazio accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. (OMISSIS) avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva invece accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno 2000, con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, con applicazione dell’aliquota del 24,10%, una plusvalenza non dichiarata di Lire 32.300.000, assunta come realizzata in conseguenza della vendita di terreno edificabile del quale il contribuente era proprietario al 50%.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. e dell’articolo 324 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso che sulla natura non edificabile del terreno oggetto dell’atto di compravendita si fosse formato il giudicato, in virtu’ della sentenza resa dalla CTP di Roma, n. 68/19/2005, non fatta oggetto d’impugnazione, nel giudizio avente ad oggetto il ricorso proposto dal medesimo contribuente nei confronti di avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro ritenuta dovuta a seguito della rettifica del valore dichiarato nell’atto di compravendita dell’immobile compravenduto.
1.1. La CTR del Lazio, nella pronuncia qui in esame, escluse che in dipendenza della succitata pronuncia della CTP di Roma si fosse determinato un effetto preclusivo in ordine all’accertamento della natura di detto terreno, in quella sede “oggetto di valutazione incidenter tantum”, trattandosi di “giudizio che concerneva un accertamento di valore e non l’edificabilita’ del terreno”.
1.2. La pronuncia della CTR in questa sede impugnata, nel richiamare altra decisione della CTP di Roma, la n. 129/43/2008 resa nel giudizio promosso dall’altro venditore, successiva a quella intervenuta sull’impugnazione proposta dall’odierno ricorrente avverso l’avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di registro, ne condivise quindi l’accertamento in punto di ritenuta edificabilita’ del terreno al momento della cessione secondo le previsioni del piano regolatore generale allora vigente.
1.3. Il motivo e’ fondato.
Premesso che vi e’ identita’ di parti nel giudizio deciso dalla pronuncia della CTP di Roma n. 68/19/2005 ed il presente giudizio, deve ribadirsi che “Quando due giudizi abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato precludono l’esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio ha delle finalita’ diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (cfr. Cass. sez. 1, 20 luglio 1995, n. 7891; Cass. SU 16 giugno 2006, n. 13916, prima parte della relativa massima in parte qua; Cass. sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16675).
1.4. L’esclusione, nel giudizio deciso con la succitata pronuncia della CTP n. 68/19/2005, della natura edificabile del terreno, oggetto dello stesso atto di compravendita assunto invece nel presente giudizio come fonte della plusvalenza non dichiarata ai fini dell’IRPEF ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 81, comma 1, lettera b), nella sua formulazione applicabile ratione temporis, ha costituito oggetto di diretto accertamento da parte del primo giudice, acquisendo natura di giudicato per effetto della mancata impugnazione di detta sentenza, ponendosi quindi con effetto preclusivo del riesame nel presente giudizio della natura edificabile viceversa invocata dall’Ufficio a sostegno della legittimita’ dell’atto impositivo, con il quale si e’ contestata al contribuente la plusvalenza non dichiarata ai fini IRPEF; cio’ alla stregua del principio di diritto sopra trascritto, cui va data ulteriore continuita’.
2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, col quale, in subordine, parte ricorrente, per l’ipotesi in cui fosse stata ritenuta la natura edificabile del terreno oggetto di compravendita, aveva dedotto un duplice ordine di censure, lamentando l’omesso esame, quale fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’applicazione dell’aliquota del 24,1%, senza che fosse specificato nell’atto impositivo l’ammontare dei redditi per il biennio precedente, e la violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la pronuncia impugnata omesso di valutare la dedotta nullita’, sotto il profilo del vizio di motivazione in ordine a detta circostanza, dell’avviso di accertamento.
3. La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del primo motivo e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ex articolo 384 c.p.c., comma 2, u.p., con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
Possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito, avuto riguardo all’andamento del medesimo, restando secondo soccombenza le spese del giudizio di legittimita’ a carico dell’Agenzia delle Entrate, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, se dovuti.

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