Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 22 marzo 2019, n. 8226.
La massima estrapolata:
La pendenza del ricorso per revocazione non costituisce motivo di improcedibilità del ricorso per cassazione né comporta la sospensione del giudizio già iniziato. Le due impugnazioni, in sede di revocazione e in Cassazione, sono concorrenti e autonome e i due procedimenti possono pertanto svolgersi parallelamente.
Sentenza 22 marzo 2019, n. 8226
Data udienza 13 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente di Sez.
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente di Sez.
Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.
Dott. GRECO Antonio – Consigliere
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10336/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. – Societa’ con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di (OMISSIS) S.p.a., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5575/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 9/12/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2018 dal Presidente Dott. PIETRO CAMPANILE;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) S.p.a. (d’ora in poi, per brevita’, (OMISSIS)) propone ricorso, affidato a due motivi, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ della Provincia di Catanzaro, avverso la decisione del Consiglio di Stato n. 5575 depositata il 9 dicembre 2015, nella parte in cui, liquidando in favore degli appellati le somme relative al ristoro per la legittima occupazione di terreno di proprieta’ dei predetti per la realizzazione di un elettrodotto, ha altresi’ disposto che “sono dovute, ove non gia’ versate, le somme relative all’occupazione legittima”.
Resistono con controricorso i signori (OMISSIS) e (OMISSIS).
La Provincia di Catanzaro, nel proprio controricorso, ha sostanzialmente aderito alle censure proposte con il ricorso principale.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente rilevarsi che, come emerge dagli scritti difensivi della societa’ ricorrente, la decisione indicata in epigrafe era gia’ stata impugnata per revocazione, prima della proposizione del ricorso in esame, dalla stessa (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 4 e articolo 106 cod. proc. amm., in base al rilievo che si sarebbe erroneamente presupposto che la condanna al pagamento dell’indennizzo per il periodo di occupazione legittima fosse stata gia’ pronunciata nel primo grado del giudizio.
In relazione a tale evenienza i controricorrenti hanno eccepito l’improcedibilita’ del ricorso per cassazione, richiamando il principio, gia’ affermato da questa Corte (Cass., Sez. U, 18 dicembre 2007, n. 26618), secondo cui la sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato in sede di revocazione puo’ essere impugnata per motivi attinenti alla giurisdizione.
2. L’eccezione deve essere disattesa. Deve, invero, richiamarsi il principio secondo cui la pendenza del ricorso per revocazione non costituisce motivo di improcedibilita’ del ricorso per cassazione, ne’, ove questo sia iniziato, determina la sospensione del relativo giudizio (Cass., 11 maggio 2010, n. 11413; Cass., 15 ottobre 2009, n. 21927).
Questa Corte ha altresi’ affermato che, i due rimedi, essendo entrambi a critica vincolata, ma per motivi evidentemente diversi e per di piu’ tra loro incompatibili, danno luogo a due impugnazioni tra loro concorrenti e potenzialmente del tutto tra loro autonome, di talche’ non puo’ escludersi che i relativi procedimenti possano svolgersi parallelamente (Cass., 4 novembre 2014, n. 23445; Cass., 11 novembre 2005, n. 22902). In tal senso depone la disciplina positiva del concorso fra revocazione e ricorso per cassazione: a norma dell’articolo 398 c.p.c., comma 4, la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, salvo il potere del giudice davanti al quale e’ proposta la revocazione di disporre, ad istanza di parte, che non venga ritenuta manifestamente infondata, la sospensione dei relativi termini.
Le ragioni di tale scelta del legislatore, attuata con la L. 26 novembre 1990, n. 353, articolo 68, con cui e’ stato sostituito dell’articolo 398 c.p.c., comma 4, che prevedeva la sospensione automatica del termine per proporre ricorso per cassazione, ovvero del relativo procedimento, vanno individuate, da un lato, nella circostanza che, in realta’, una coesistenza dei due procedimenti era gia’ ritenuta possibile in virtu’ dell’orientamento secondo cui l’effetto sospensivo della revocazione cessava con la pronuncia, ancorche’ non passata in giudicato, della sentenza sulla revocazione (Cass., 30 settembre 1989, n. 3948), e dall’altro, nell’intento di scongiurare il ricorso ingiustificato alla revocazione per ottenere la sospensione automatica del termine per proporre il ricorso per cassazione o del relativo procedimento (Cass., Sez. U, 25 marzo 1988, n. 251).
Non sussistono, pertanto, ragioni ostative all’ammissibilita’ dell’impugnazione in esame, dovendosi per altro osservare che anche nell’ipotesi – nella specie non verificatasi – in cui il termine per proporre ricorso per cassazione sia stata sospeso ai sensi del citato articolo 398 c.p.c., comma 4, queste Sezioni unite hanno affermato che “nulla impedisce tuttavia alla parte – che non voglia valersi del beneficio della sospensione del termine per ricorrere per cassazione – di svolgere ugualmente tale impugnazione in data anteriore alla pronuncia sulla revocazione ” (Cass., Sez. U, 14 maggio 2014, n. 10416).
3. Con il primo motivo (OMISSIS) deduce che la pronuncia relativa alla condanna al pagamento dell’indennita’ relativa all’occupazione legittima avrebbe comportato il superamento della competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato, essendosi violati, in assenza di domanda di parte, i limiti imposti dal principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
3.1. Con il secondo mezzo si denuncia il difetto di giurisdizione in merito alla questione concernente l’indennita’ di occupazione legittima, in quanto riservata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2011, n. 327, articoli 133, comma 1, lettera f), articoli 22-bis e 53, alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
3.2. Tali censure, come gia’ evidenziato, sono riproposte, in termini sostanzialmente sovrapponibili, dalla Provincia di Catanzaro.
4. Deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilita’ del primo motivo, con il quale il difetto di giurisdizione viene prospettato in relazione alla violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, sancito dall’articolo 112 c.p.c., ed unanimemente ritenuto operante nel processo amministrativo.
Il rilievo attiene, all’evidenza, a profili eventualmente riconducibili a un error in procedendo: non puo’, pertanto, venire in considerazione il superamento dei limiti esterni della giurisdizione rilevanti ai sensi dell’articolo 362 c.p.c., in quanto il cattivo esercizio, da parte del giudice speciale, del potere giurisdizionale a lui riservato attiene all’esplicazione interna delle attribuzioni conferitegli dalla legge (Cass., Sez. U, 10 giugno 2013, n. 14503; Cass., Sez. U, 3 luglio 2012, n. 11075; Cass., Sez. U, 8 aprile 2010, n. 8325).
5. La seconda censura e’ fondata, dovendo ribadirsi la giurisdizione del giudice ordinario, attribuita in unico grado alla Corte di appello, in ordine alla domanda concernente l’indennita’ di occupazione legittima. Deve, infatti, trovare applicazione il Decreto Legislativo n. 325 del 2001, articolo 53, comma 2 (come modificato dal Decreto Legislativo n. 194 del 2010, articolo 133, lettera g), a mente del quale “Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita’ in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa” (Cass., Sez. U, 24 gennaio 2013, n. 1714).
6. Come ribadito di recente da questa Corte (Cass., Sez. U, 22 marzo 2017, n. 7303), le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita’ di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 53, comma 2 (oggi articolo 133, comma 1, lettera g), cod. proc. amm.), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall’attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell’ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilita’ della giurisdizione per motivi di connessione (v. anche Cass., Sez. U, 19 aprile 2013, n. 9534).
7. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, dovendosi ribadire che la competenza giurisdizionale in relazione alla determinazione dell’indennita’ di occupazione legittima, ancorche’ connessa a pretese di natura risarcitoria riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, e’ attribuita in via esclusiva al Giudice ordinario.
Come gia’ evidenziato, nella specie ricorre un’ipotesi di competenza funzionale, in unico grado di merito, della Corte di appello.
Le parti vanno quindi rimesse dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, territorialmente e funzionalmente competente a decidere. Ricorrono giusti motivi, attesa la delicatezza del tema inerente al rilievo della connessione in relazione alla giurisdizione, per la compensazione delle spese inerenti al presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla determinazione dell’indennita’ di occupazione legittima e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nella Corte di appello di Catanzaro in unico grado. Compensa interamente fra le parti le spese inerenti al presente giudizio di legittimita’.
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