Non integra domanda nuova la deduzione dell’attore che abbia prima affermato di essere proprietario esclusivo e poi comunista della cosa posseduta

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 12116.

Non integra domanda nuova la deduzione dell’attore che abbia prima affermato di essere proprietario esclusivo e poi comunista della cosa posseduta

Non integra domanda nuova, inammissibile in appello, la deduzione dell’attore che abbia prima affermato di essere proprietario esclusivo e poi comunista della cosa posseduta, in quanto le indagini di carattere petitorio sono consentite nel giudizio possessorio soltanto al fine di valorizzare e qualificare situazioni di fatto denuncianti di per sé l’esistenza del possesso, cioé ad colorandam possessionem, potendosi il titolo esaminare solo come fatto probativo del possesso e non come fonte del diritto, sicché ogni nuova prospettazione di carattere petitorio da parte dell’attore in possessorio riguarda solo il fondamento del possesso, senza integrare domanda nuova.

Ordinanza|| n. 12116. Non integra domanda nuova la deduzione dell’attore che abbia prima affermato di essere proprietario esclusivo e poi comunista della cosa posseduta

Integrale

Tag/parola chiave: Azione di reintegrazione nel possesso – Ballatoio e scalinata comune – Mutatio libelli ed emendatio libelli – Deduzione dell’attore che abbia prima affermato di essere proprietario esclusivo e poi comunista della cosa posseduta – Esclusione di mutatio libelli – Censure inammissibili

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *