L’errore sul fatto che esime dalla punibilità

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 gennaio 2022| n. 1780.

L’errore sul fatto che esime dalla punibilità

L’errore sul fatto che, ai sensi dell’art. 47 cod. pen., esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v’è errore sul fatto, bensì errore sull’interpretazione tecnica della realtà e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell’applicazione della citata disposizione. (In applicazione del principio è stato escluso, in tema di abbandono di persone minori o incapaci, l’errore di fatto scusante nell’errata percezione, da parte dei genitori, del pericolo, anche solo potenziale, per i figli di tenera età lasciati addormentati in auto, dinanzi ad un locale in ore serali e con i finestrini aperti).

Sentenza|17 gennaio 2022| n. 1780. L’errore sul fatto che esime dalla punibilità

Data udienza 26 ottobre 2021

Integrale

Tag – parola: Abbandono di persone minori – Idoneità della condotta a creare un pericolo anche solo potenziale per l’incolumità del soggetto passivo – Sussistenza in caso di bambini lasciati addormentati in auto in orario serale – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ORSI Luigi, che ha concluso chiedendo;
udito il difensore.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale, di condanna alla pena di giustizia nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato previsto dagli articoli 110 e 591 c.p..
Avvero la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso gli imputati per il tramite del difensore di fiducia, lamentando con un unico motivo l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’articolo 47 c.p., comma 1, non avendo gli imputati percepito il pericolo nel lasciare i due figli addormentati nell’auto parcheggiata. Si verserebbe in ipotesi di errore sul fatto che costituisce il reato, poiche’ gli imputati erano convinti di aver lasciato i figli in una situazione di tranquillita’ e priva di rischi, per di piu’ nota a tutta la famiglia, compresi i minori. Con requisitoria scritta a norma del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 12 ter, convertito, con modificazioni, con la L. 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso. La difesa dell’imputato ha depositato nota con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.

L’errore sul fatto che esime dalla punibilità

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.
1. Dalle concordi sentenze di merito si ricava che l’addebito mosso agli imputati e’ di aver lasciato i propri figli minori di 9 e 7 anni addormentati in auto in un parcheggio in orario serale, lasciando aperti i finestrini per far entrare aria, nei pressi di un locale ove si erano recati per ascoltare musica ed all’interno del quale in realta’ si trattennero, non contestando la difesa la ricostruzione del fatto.
2.Deve premettersi in diritto che l’elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all’articolo 591 c.p., e’ integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumita’ del soggetto passivo. Cass. sez. 1, sent. n. 35814/2015; Sez. 5, Sentenza n. 27705 del 29/05/2018 Ud. (dep. 15/06/2018) Rv. 273479. Principio affermato in una fattispecie – quasi sovrapponibile come struttura del fatto alla presente – nella quale la Corte ha ritenuto sussistente il reato, con riguardo alla condotta del genitore che, recandosi a fare la spesa, aveva lasciato da sola la figlia minore di 23 mesi all’interno della propria automobile, ermeticamente chiusa ed esposta al sole nelle ore piu’ calde della giornata.
3.La difesa lamenta la mancata applicazione dell’articolo 47 c.p., comma 1, posto che gli imputati avrebbero agito nella convinzione che nessuna situazione di pericolo si poteva delineare, come emerge dalle dichiarazioni rese da (OMISSIS) nel corso del giudizio – inserite nell’atto di impugnazione e richiamate a sostegno della tesi ivi esposta – rappresentandosi cosi’ i giudicabili una situazione fattuale differente da quella integrante il reato.
La proposta non e’ condivisibile, poiche’ questa Corte ha ritenuto che l’errore sul fatto che, ai sensi dell’articolo 47 c.p., esime dalla punibilita’, e’ quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione, che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realta’ e’ stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v’e’ errore sul fatto, bensi’ errore sull’interpretazione della realta’ percepita e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell’applicazione della citata disposizione.” (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 32329/2010); Sez. 6, Sentenza n. 24605 del 03/04/2003 Ud. (dep. 05/06/2003) Rv. 225569. In altri termini, l’errata percezione del pericolo, o l’errata interpretazione della realta’ ad esso sottostante, non puo’ considerarsi quale errore rilevante ai sensi del citato articolo 47, in quanto non costituisce elemento materiale del reato e, pertanto, esula dal campo applicativo del dolo generico richiesto ai sensi dell’articolo 591 c.p.; l’elemento soggettivo investe la condotta di abbandono, che sia oggettivamente idonea a creare un pericolo anche solo potenziale per il bene giuridico tutelato, individuato dalla legge nella vita ed incolumita’ individuale.

 

L’errore sul fatto che esime dalla punibilità

3.1 Per altro verso la difesa prova a valorizzare la soggettiva percezione del pericolo, che, secondo gli imputati, nella situazione descritta non era ravvisabile, in base alla loro conoscenza del luogo e delle persone che lo frequentavano. Tuttavia anche la suddetta prospettazione non e’ condivisibile, poiche’ trascura che, secondo la giurisprudenza innanzi citata, la condotta di abbandono deve essere anche solo potenzialmente idonea a generare uno stato di pericolo per il minore e, sotto diverso profilo,deve essere valutata secondo parametri oggettivi e fondati sul criterio delle normali regole di esperienza umana e della logica delle cose.
In tal senso appare corretta la motivazione confezionata dai Giudici del merito, che, senza conferire fondato valore di discolpa alla valutazione soggettiva data dagli imputati alla situazione nella quale lasciarono i figli dormienti, hanno chiaramente e plausibilmente posto in rilievo la sussistenza dei pericoli cui i minori furono oggettivamente anche se solo potenzialmente esposti (pericolo di molestie, pericolo di essere investiti o di incontrare sconosciuti malintenzionati se fossero scesi dall’auto, pericolo di smarrirsi o di avvicinarsi a posti insidiosi) senza possibilita’ concreta per i genitori di udire eventuali loro richiami o richieste di aiuto.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi sono dichiarati inammissibili
ed i condannati ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Per la presenza di minori nella vicenda processuale in caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

L’errore sul fatto che esime dalla punibilità

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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