Le spese dell’accertamento tecnico preventivo “ante causam”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28677.

Le spese dell’accertamento tecnico preventivo “ante causam”

Le spese dell’accertamento tecnico preventivo “ante causam” devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell’onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell’eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad un ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto in relazione ad un intervento di progettazione e realizzazione di impianti relativi ad un immobile, la Suprema Corte, ritenuto ammissibile oltre che fondato il ricorso proposto dalla società esecutrice delle opere, ha cassato l’ordinanza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’articolo 384, secondo comma, cod. proc. civ., disposto l’eliminazione della statuizione che aveva posto le spese del procedimento a carico delle parti in via solidale, con consequenziale accollo delle stesse, in via provvisoria, a carico della sola parte istante, precisando che, all’esito del giudizio di merito, le predette spese saranno poi considerate nell’ambito del governo generale delle spese del grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 maggio 2020, n. 9735; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 marzo 2012, n. 4156; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 luglio 2005, n. 15672).

Ordinanza|| n. 28677. Le spese dell’accertamento tecnico preventivo “ante causam”

Data udienza 15 settembre 2023

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi G. – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20814-2022 proposto da:

(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PARMA depositata il 16/06/2022;

udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. Oliva.

Le spese dell’accertamento tecnico preventivo “ante causam”

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex articoli 696 e 696 bis c.p.c. (OMISSIS) evocava in giudizio (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS) e (OMISSIS) innanzi il Tribunale di Parma, invocando l’accertamento tecnico preventivo in relazione ad un intervento di progettazione e realizzazione degli impianti di una villa con piscina e parco.

Nel contraddittorio della societa’ odierna ricorrente, esecutrice delle opere, del (OMISSIS), progettista e direttore dei lavori, e di (OMISSIS), il Tribunale, con il provvedimento impugnato, emesso il 16.6.2022, poneva le spese della procedura di A.T.P. a carico solidale tra le parti.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), affidandosi ad un unico motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’.

In prossimita’ dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.

Le spese dell’accertamento tecnico preventivo “ante causam”

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli articoli 91, 92, 696 e 696 bis c.p.c., perche’ il Tribunale avrebbe erroneamente posto le spese della procedura di A.T.P. a carico di tutte le parti, in solido, e non invece a carico della sola parte richiedente.

La censura e’ fondata, alla luce del principio – meritevole di essere ribadito – secondo cui “Le spese dell’accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtu’ dell’onere di anticipazione e del principio di causalita’, e devono essere prese in considerazione, nell’eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli articoli 91 e 92 c.p.c.” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020, Rv. 658013; conf. Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4156 del 15/03/2012, Rv. 621642 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15672 del 27/07/2005, Rv. 583396).

Ne’ sussistono dubbi sull’ammissibilita’ del ricorso, posto che esso, investe soltanto la statuizione sulle spese, da ritenere abnorme in quanto non prevista dalla legge in relazione ai provvedimenti privi del connotato di definitivita’ e non suscettibili, pertanto, di passare in giudicato. In proposito, va data continuita’ al principio per cui “In tema di accertamento tecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese a carico di una parte diversa dal ricorrente -tenuto ad anticiparle- non e’ previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, sicche’ puo’ essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21756 del 26/10/2015, Rv. 636887; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21888 del 19/11/2004, Rv. 578230; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 212 del 08/01/2019, Rv. 652069).

Il ricorso va quindi accolto. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 384 c.p.c., comma 2, con eliminazione della statuizione che ha posto le spese dell’A.T.P. a carico delle parti in via solidale, erroneamente pronunciata dal giudice di merito, ed accollo delle stesse, in via provvisoria, a carico della parte istante. All’esito del giudizio di merito, le predette spese saranno considerate nell’ambito del governo generale delle spese del grado.

Le spese del presente giudizio di legittimita’, regolate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Le spese dell’accertamento tecnico preventivo “ante causam”

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’articolo 384 c.p.c., comma 2, elimina la statuizione con la quale il giudice di merito ha posto le spese del procedimento di A.T.P. a carico delle parti in via solidale tra loro, e pone le predette spese a carico della sola parte istante.

Condanna le parti intimate, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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