L’atto di citazione proposto nei confronti di una persona giuridica estinta non può dar luogo alla instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 13535.

L’atto di citazione proposto nei confronti di una persona giuridica estinta non può dar luogo alla instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto

L’atto di citazione proposto nei confronti di una persona giuridica estinta non può dar luogo alla instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto, né alla costituzione di un regolare rapporto processuale; in tal caso, si verifica la nullità insanabile della citazione (e non la nullità della notificazione della stessa, sanabile mediante il rimedio della rinnovazione ex articolo 291 cod. proc. civ.) e neppure è consentita al giudice di appello la rimessione della causa ex articolo 354 cod. proc. civ. al giudice di primo grado. Tale nullità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e travolge pure le sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto estintosi prima dell’inizio dello stesso (Nel caso di specie, pronunciandosi sul ricorso, la Suprema Corte ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio di primo e di secondo grado e cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’articolo 382, comma 3, cod. proc. civ., regolando, secondo soccombenza, a carico della società ricorrente, per avere la stessa dato causa alla predetta nullità, le spese processuali dei gradi di merito, negli importi già liquidati nelle sentenze di primo e di secondo grado, oltre al giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 aprile 2022, n. 11506; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2647; Cassazione, sezione civile II, sentenza 6 giugno 2013, n. 14360; Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 marzo 1962, n. 532).

Ordinanza|| n. 13535. L’atto di citazione proposto nei confronti di una persona giuridica estinta non può dar luogo alla instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto

Data udienza 28 aprile 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Domanda giudiziale – Atto di citazione proposto nei confronti di una persona giuridica estinta – Instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto – Costituzione di un regolare rapporto processuale – Esclusione – Nullità della citazione – Giudice di appello – Rimessione della causa ex articolo 354 c.p.c. al giudice di primo grado – Non sussiste

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *