L’adozione da parte dell’Amministrazione di nuovi provvedimenti in esecuzione di un’ordinanza cautelare

Consiglio di Stato, Sentenza|1 febbraio 2021| n. 909.

L’adozione da parte dell’Amministrazione di nuovi provvedimenti in esecuzione di un’ordinanza cautelare, essendo per lo più accompagnata proprio da clausole di riserva delle definitive determinazioni all’esito del giudizio, non può mai determinare il venir meno dell’interesse ad agire in capo al ricorrente, salvo che non emerga chiaramente che si tratti non di mera esecuzione del decisum cautelare, ma di nuovi provvedimenti destinati a sostituire quelli impugnati

Sentenza|1 febbraio 2021| n. 909

Data udienza 22 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Edilizia residenziale – Finanziamento ai Comuni – Provvedimento di revoca del finanziamento – Produzione documentale tardiva – Impugnazione – Provvedimento in esecuzione ad un’ordinanza cautelare – Diritto acquisito – Adozione di nuovi provvedimenti – Cessazione della materia del contendere – Carenza di interesse – Esclusa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2014, proposto dalla Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Lu. Ta., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Em. Qu. in Roma, via (…),
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ga. Pa. e Gi. Ga., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale (…),
nei confronti
del Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,
dell’Azienda lombarda per l’edilizia -ALER- di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 1463/2013, resa tra le parti, concernente esclusione dal finanziamento di interventi di edilizia residenziale pubblica.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le note di udienza ai sensi e agli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, come richiamato dall’art. 25, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2020, n. 137;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, il Consigliere Antonella Manzione.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l’odierno appello la Regione Lombardia impugna la sentenza del T.A.R. per la Lombardia n. 1463 del 6 giugno 2013 con la quale veniva accolto il ricorso del Comune di (omissis) avverso il provvedimento di revoca del finanziamento concessogli all’interno del programma quadriennale per gli anni 1992-1995 di edilizia residenziale pubblica. Il Tribunale adito, dopo aver sospeso in via cautelare il provvedimento impugnato, ne sanciva l’illegittimità in quanto basato esclusivamente sull’avvenuta integrazione con un documento originariamente non allegato all’istanza ad un orario diverso e tardivo (ore 19,00) rispetto a quello indicato dall’ufficio (ore 12,00) con riferimento al giorno prestabilito, 23 gennaio 1996. L’imposizione di un termine non previsto dalla legge, infatti, ove non collegata all’ordinato svolgimento di una procedura o di una gara, ne implica la natura ordinatoria, secondo la distinzione di regime giuridico riveniente dal codice di rito civile, in particolare l’art. 152 c.p.c. Il T.A.R. non ha invece ritenuto necessario annullare la deliberazione n. 20 del 18 maggio 1996 con cui la Regione ha previsto la decadenza dal contributo, pure impugnata, in quanto ritenuta inconferente, stante che la sanzione ivi prevista colpisce un diritto già acquisito e non provvisorio o temporaneo, e dunque non trova applicazione al caso di specie.
2. La Regione contesta la mancata declaratoria della cessazione della materia del contendere intervenuta nelle more della pronuncia di primo grado: in ottemperanza all’ordinanza cautelare n. 2330 del 28 febbraio 1996, infatti, con deliberazione di Giunta n. VI/22014 del 6 dicembre 1996 il Comune di (omissis) è stato riammesso al beneficio del contributo nella misura originariamente prevista. Parte appellante ha poi ricostruito sinteticamente le modalità di concreta erogazione del contributo da parte dell’Azienda a ciò preposta ex lege (ALER), non scevra da problematiche, l’eventuale rilievo delle quali avrebbe dovuto tuttavia se del caso costituire oggetto di autonomo contenzioso nei confronti del soggetto all’uopo delegato.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di (omissis) per evidenziare la permanenza del proprio interesse alla decisione, instando per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado. Gli atti adottati dalla Regione, infatti, condizionerebbero la definizione della vicenda all’esito del contenzioso, la soccombenza nel quale rischierebbe di vanificare il risultato acquisito, esponendo il Comune al rischio finanche della revoca del finanziamento.
4. In vista dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato note per chiedere la decisione allo stato degli atti, pretermettendo la discussione orale.
5.Alla pubblica udienza del 22 dicembre 2020, svoltasi con modalità da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, il ricorso è stato introitato in decisione.

DIRITTO

6. Il Collegio ritiene privo di pregio l’unico motivo di appello prospettato dalla difesa regionale.
Come evidenziato dal Comune resistente la richiamata deliberazione del 6 dicembre 1996, con cui si è ottemperato al disposto dell’ordinanza n. 2330/1996 del T.A.R. per la Lombardia, ha disposto l’attribuzione del punteggio dovuto alla progettualità del Comune nell’ambito del Piano di finanziamento “subordinatamente all’esito del successivo giudizio di merito”. E’ del tutto evidente, pertanto, che la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado farebbe venire meno il presupposto che, al contrario, ha legittimato il “recupero” dell’istanza del Comune di (omissis), in quanto indebitamente considerata tardiva con riferimento alle integrazioni documentali richieste. Come già evidenziato da questo Consiglio di Stato con affermazioni dalle quali non è ragione di discostarsi, l’adozione da parte dell’Amministrazione di nuovi provvedimenti in esecuzione di un’ordinanza cautelare, essendo per lo più accompagnata proprio da clausole di riserva delle definitive determinazioni all’esito del giudizio, di tenore ana a quella sopra richiamata, non può mai determinare il venir meno dell’interesse in capo al ricorrente, salvo che non emerga chiaramente che si tratti non di mera esecuzione del decisum cautelare, ma di nuovi provvedimenti destinati a sostituire in toto quelli impugnati (cfr. Cons. di Stato, sez. II, 19 marzo 2020, n. 1951; sez. V, 20 luglio 2016, n. 3272). Né la Regione ha evidenziato qualsivoglia altra ragione alternativa per addivenire all’invocata declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado, che ne renda plausibile una diversa valutazione.
7. Per quanto sopra detto, l’appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Regione Lombardia al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore del Comune di (omissis) che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre oneri accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2020, tenutasi con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere, Estensore

 

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