La vendita con patto di riscatto o di retrovendita

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 11 luglio 2019, n. 18680

Massima estrapolata:

Ogni qual volta la vendita con patto di riscatto o di retrovendita, stipulata fra il debitore e il creditore, risponda all’intento delle parti di costituire una garanzia, con l’attribuzione irrevocabile del bene al creditore solo in caso di inadempienza del debitore, il contratto è nullo anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprietà (con condizione risolutiva), atteso che, pur non integrando direttamente il patto commissorio, previsto e vietato dall’articolo 2744 del codice civile, configura un mezzo per eludere tale norma imperativa, e, quindi, esprime una causa illecita, che rende applicabile all’intero contratto la sanzione prevista dall’articolo 1344 del codice civile.

Sentenza 11 luglio 2019, n. 18680

Data udienza 22 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8972-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1680/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2019 dal Consigliere Dott. TEDESCO Giuseppe;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti depositati chiede inammissibilita’ o in subordine il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Livorno la (OMISSIS) s.r.l. ( (OMISSIS)).
Essi esponevano:
che in data 13 febbraio 2006 gli attori avevano alienato alla (OMISSIS) un appartamento di loro proprieta’ per il prezzo di Euro 300.000,00, di cui erano pagati solo Euro 200.000,00;
che in pari data le medesime parti avevano stipulato un contratto preliminare a mezzo del quale gli attori si obbligavano ad acquistare l’immobile venduto al medesimo prezzo;
che al contratto preliminare accedeva un contratto di locazione in base al quale i promittenti acquirenti, in relazione all’immobile gia’ di loro proprieta’, avevano acquistato la qualifica di conduttori e si obbligavano a corrispondere al locatore la somma di Euro 350,00 mensile a partire dal 28 febbraio 2006;
che la complessiva stipulazione si spiegava in ragione delle seguenti vicende:
– la (OMISSIS) era stata fornitrice della (OMISSIS) s.r.l., della quale l’ (OMISSIS) era stato socio e presidente del CdA ed a favore della quale l’ (OMISSIS) aveva rilasciata fideiussione bancaria;
– la (OMISSIS) aveva ceduto la propria azienda al (OMISSIS) s.r.l., societa’ composta dagli stessi soci della (OMISSIS);
– la (OMISSIS) era caduta in stato di grave crisi finanziaria;
– quindi, su proposta dalla (OMISSIS), interessata ad espandersi nel mercato di Livorno attraverso la (OMISSIS), fu costituita la (OMISSIS) s.r.l. e si lascio’ che il Tribunale di Livorno dichiarasse il fallimento della (OMISSIS);
che grazie a tale operazione la (OMISSIS) otteneva il pagamento della fornitura eseguita alla (OMISSIS), mediante retrocessione, sul prezzo di vendita, della somma di Euro 100.000,00;
che l’ (OMISSIS), sempre nel febbraio 2006, restituiva i restanti Euro 100.000,00 in contanti a (OMISSIS) e (OMISSIS), soci comproprietari al 50% della (OMISSIS);
che il 13 febbraio 2006 era stato concluso fra le parti un ulteriore contratto denominato deposito fiduciario, volto a regolare i rapporti con riguardo ai restanti Euro 100.000,00, prevedendosi la prestazione di una fideiussione da parte della (OMISSIS) a favore della (OMISSIS) di pari importo;
che, per il caso che il fideiussore fosse stato liberato, (OMISSIS) si era assunta l’obbligo di pagare, per conto dei venditori e su loro richiesta la somma di Euro 135.000,00, costituente l’originario debito bancario della (OMISSIS) garantito con fideiussione degli attori e in relazione al quale era stata trascritta domanda giudiziale per revocazione di fondo patrimoniale.
Tanto premesso gli attori chiedevano accertarsi e dichiararsi la nullita’ ex articolo 2744 c.c. del contratto di compravendita, poiche’ l’operazione complessivamente delineata integrava una ipotesi di patto commissorio vietato, rappresentando l’immobile la garanzia che aveva indotto la (OMISSIS) alla concessione di linee di credito per l’importo di Euro 100.000,00, che avrebbero dovuto essere restituiti in cinque anni, corrispondendosi medio tempore interessi convenzionali a partire dal 28 febbraio 2006 pari a Euro 4.200,00 annuali.
Si costituiva la convenuta e chiedeva il rigetto della domanda.
Evidenziava che risultava dalla medesima esposizione operata nella citazione che gli attori non erano stati costretti a vendere alla (OMISSIS) per estinguere una obbligazione verso quest’ultima, ma avevano venduto con la reale volonta’ di vendere al fine di ottenere denaro fresco per consentire il decollo della loro societa’ (OMISSIS) s.r.l., che era stata costituita dalla imprenditrice (OMISSIS) di fatto coadiuvata nell’attivita’ imprenditoriale dal marito (OMISSIS).
Il tribunale rigettava la domanda, argomentando che la vendita non era stata contratta per garantire una obbligazione dei venditori nei confronti dell’acquirente, ma per ottenere un finanziamento.
La Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza.
Essa identificava le condizioni perche’ si configurasse violazione dell’articolo 2744 c.c. nei seguenti termini:
a) l’esistenza di una posizione debitoria dell’ (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS) sorta precedentemente o contestualmente all’atto di compravendita;
b) il carattere solo apparentemente immediato del trasferimento, essendo il reale fine perseguito dai contraenti quello di attribuire il bene solo in caso di inadempimento, secondo l’ipotesi paradigmatica del contratto di vendita con il patto di riscatto nella quale il patto sia subordinato all’adempimento del venditore.
Secondo la corte tali presupposti nel caso in esame facevano difetto, in assenza della prova di un rapporto obbligatorio che legasse il venditore alla societa’ acquirente.
Si trattava in effetti di una operazione di finanziamento destinata a consentire lo sviluppo della neo costituita (OMISSIS).
La corte poneva in luce come non ci fosse nel preliminare alcuna clausola che subordinasse il trasferimento della proprieta’ dalla (OMISSIS) all’avvenuta estinzione del debito da parte del venditore promittente acquirente. Anzi era prevista una penale di Euro 150.000,00 nel caso di mancata conclusione dell’atto di compravendita entro il 28 febbraio 2011.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano ricorso, affidato a un unico motivo.
La. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
La causa e’ stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza della Sesta sezione civile.
La controricorrente ha depositato memoria in prossimita’ dell’udienza pubblica.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2744 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Il ricorrente rimprovera alla corte di non essersi attenuta al principio secondo cui va ravvisata la nullita’ del patto commissorio, e la conseguente nullita’ del contratto, anche rispetto a negozi fra loro collegati, qualora dagli stessi scaturisca un assetto di interessi attraverso il quale deve compiersi il trasferimento di un bene al creditore che dia luogo non tanto ad una funzione di scambio, quanto ad uno scopo di garanzia, a prescindere sia dalla natura traslativa o obbligatoria del contratto, sia del momento temporale di verificazione dell’effetto traslativo.
Invero, nel caso in esame, la concatenazione degli atti negoziali posti in essere dalle parti evidenziava che il trasferimento era stato voluto con il fine di garantire il pagamento del debito tramite la preventiva cessione del bene in proprieta’.
Infatti (OMISSIS) aveva consentito ai ricorrenti di fruire di un finanziamento, precostituendosi la garanzia provvisoria costituita della proprieta’ dell’immobile dei debitori.
Occorreva poi considerare che la (OMISSIS), composta dagli stessi soci della (OMISSIS), aveva avviato un rapporto di fornitura con la (OMISSIS), maturando quindi verso questa un credito per il corrispondente importo, estinto grazie al finanziamento ottenuto dietro prestazione della garanzia costituita dalla proprieta’ dell’immobile. Infatti la (OMISSIS) aveva retrocesso, al fine del pagamento della fornitura, alla medesima (OMISSIS) l’importo di Euro 100.000,00, costituente parte del prezzo corrisposto dalla (OMISSIS) per la vendita dell’immobile.
Si rappresenta che il bene era rimasto nella disponibilita’ dei ricorrenti, che corrispondevano sotto forma di canone l’interesse convenzionale sulla somma di Euro 100.000,00.
Si rappresenta ancora che la (OMISSIS) si era insinuata al passivo della (OMISSIS) s.r.l. per l’importo di Euro 28.468,49.
2. Il ricorso e’ fondato.
Secondo la formula in passato correntemente richiamata il criterio discretivo tra vendita fiduciaria a scopo di garanzia e vendita dissimulante un mutuo con patto commissorio deve individuarsi nel fatto che nella prima la proprieta’ si trasferisce immediatamente ed effettivamente al venditore, i quale puo’ assumere l’impegno, derivante da accordo interno con efficacia obbligatoria di ritrasferire il bene al venditore se questi estinguera’ il debito garantito nel termine previsto, mentre nella seconda le parti, pur dichiarando formalmente di volere comprare e vendere, concordano in concreto che il creditore-compratore diventera’ proprietario soltanto se il debitore non estinguera’ il debito nel termine stabilito, cosi’ ponendo in essere una vendita sotto condizione sospensiva (Cass. n. 3843/1983).
Tale tesi e’ stata poi superata dalla evoluzione giurisprudenziale successiva, che riconosce la illiceita’ del patto commissorio a prescindere dal momento del trasferimento. L’orientamento oramai consolidato reputa infatti radicalmente nullo il patto commissorio anche nelle alienazioni fiduciarie in cui si conviene che il bene rimane definitivamente nella disponibilita’ del creditore a seguito di inadempimento della obbligazione garantita.
Ogni qual volta la vendita con patto di riscatto o di retrovendita, stipulata fra il debitore ed il creditore, risponda all’intento delle parti di costituire una garanzia, con l’attribuzione irrevocabile del bene al creditore solo in caso di inadempienza del debitore, il contratti e’ nullo anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprieta’ (con condizione risolutiva), atteso che, pur non integrando direttamente il patto commissorio, previsto e vietato dall’articolo 2744 c.c., configura un mezzo per eludere tale norma imperativa, e, quindi, esprime una causa illecita, che rende applicabile all’intero contratto la sanzione dell’articolo 1344 c.c., che rende applicabile la sanzione dell’articolo 1344 c.c. (Cass. n. 4514/2018; n. 8957/29014; n. 16953/2008; n. 9900/2001; n. 1567/1996; n. 2126/1991).
Insomma, pure se sia previsto il trasferimento effettivo del bene, cio’ non toglie che la vendita, se stipulata per una causa di garanzia, e’ ugualmente nulla, perche’ con riferimento al divieto del patto commissorio qualunque negozio, anche se astrattamente lecito e’ colpito da nullita’, perche’ in frode alla legge, quando le parti abbiano voluto conseguire i risultati proibiti dall’articolo 2744 c.c. (Cass. n. 7890/1994).
In questo caso il trasferimento del denaro, da parte del compratore, non costituisce pagamento del prezzo, ma esecuzione di un mutuo ed il trasferimento del bene serve solo per costituire una garanzia capace di evolversi a seconda che il debitore adempia e non adempia l’obbligo di restituire le somme ricevute (Cass. n. 2725/2007).
3. La corte di merito non si e’ attenuta a tali principi.
In primo luogo, al fine di escludere la violazione del divieto, ha fatto leva sulla immediatezza del trasferimento laddove tale elemento non e’ decisivo al fine verificare la liceita’ della stipulazione.
E’ stato ampiamente chiarito che tale elemento, di per se’, non esclude la violazione del patto ove risulti che comune intenzione dei contraenti sia stata quella di attuare una garanzia reale in funzione di un mutuo, con l’irrevocabilita’ del trasferimento soltanto all’atto dell’inadempimento del mutuatario venditore.
Se l’alienazione e’ fatta a scopo di garanzia la simulazione non riguarda il passaggio di proprieta’, ma la causa del contratto, che non e’ quella di scambio tipica della vendita.
La corte ha riconosciuto che la vendita perseguiva l’interesse dei venditori di finanziare lo sviluppo di una loro societa’ senza che vi fosse prova della esistenza di un rapporto obbligatoria fra le parti contrattuali. A cio’ ha aggiunto che nel preliminare non ci era alcuna previsione che subordinasse il riacquisto dell’immobile all’estinzione del debito.
In questi termini la corte non ha considerato che la finalita’ di finanziamento sottesa all’operazione non esclude, di per se’, che questa possa mascherare una violazione del divieto, qualora risulti che l’alienazione e’ stata voluta in funzione di garanzia di un credito (preesistente o contestualmente creato) dell’alienatario nei confronti dell’alienante.
E’ emblematica in questo senso la giurisprudenza della corte in materia lease back.
Il riconoscimento della liceita’ di tale contratto, in quanto persegue il meritevole interesse dell’imprenditore di procurarsi un capitale liquido vendendo i beni aziendali senza perderne il possesso e con la possibilita’ riaverne la proprieta’ a seguito della restituzione del capitale ricevuto, non esclude che come la vendita con patto di riscatto possa prestarsi a mascherare un’alienazione che non e’ in funzione di scambio ma in funzione di garanzia e che incorre nel divieto del patto commissorio quando la mancata restituzione comporta per il garante la perdita del bene senza che il bene venga conteggiato secondo il suo valore attuale (Cass. n. 1273/2005; 1625/2015).
Ulteriori indici dell’errore interpretativo in cui e’ incorsa la corte d’appello si colgono in quella parte della sentenza la’ dove si pone in luce, da un lato, che non vi era prova della preesistenza di un debito fra le parti, dall’altro che non esisteva un’apposita previsione del patto di retrovendita che subordinasse l’obbligo del venditore alla restituzione del capitale.
A tali rilievi e’ facile replicare che: a) ove risulti che la vendita fu voluta in funzione di garanzia, la stipulazione e’ illecita anche se coeva al sorgere del credito, che e’ erogato al venditore sotto forma di pagamento del prezzo (fermo restando che la vendita in garanzia puo’ essere stipulata in relazione ad un debito precedentemente sorto che venga prorogato: Cass. n. 7882/1994); b) che non occorre che la estinzione del debito sia posta come condizione del riacquisto, perche’ la restituzione, al pari dell’erogazione del finanziamento, avviene sotto forma di pagamento del prezzo.
Infine, quanto all’ulteriore rilievo che il finanziamento era destinato non ai venditori, ma alla societa’ da questi costituita, la corte non ha tenuto conto che il divieto del patto commissorio riguarda qualsiasi negozio attraverso il quale le parti intendono realizzare il risultato vietato dalla legge: e percio’ nullo anche il trasferimento del bene al creditore da parte di un terzo (Cass. n. 8624/1998): “poiche’ il collegamento tra negozi e’ configurabile anche quando siano stipulati tra soggetti diversi purche’ legati da un nesso teleologico e dal comune intento delle parti di perseguire oltre all’effetto tipico di ognuno di essi anche un ulteriore risultato concreto derivante dal collegamento, di modo che i negozi si pongono in rapporto di reciproca dipendenza e le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro, e’ nullo il patto di vendita con patto di riscatto stipulato tra il mutuatario e un soggetto diverso dal mutuante allo scopo di costituire una garanzia dell’adempimento del primo nei confronti del creditore, in quanto, pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall’articolo 2744 c.c., costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa” (Cass. n. 7740/1999; n. 18655/2004; n. 22903/2018).
In conclusione la corte di merito, nel compiere l’indagine sulla causa del contratto, e’ stata ispirata da una errata ricostruzione della fattispecie astratta, il che giustifica l’accoglimento del ricorso, correttamente articolato quale violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La sentenza va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, che provvedera’ a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra e regolera’ le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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