Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 agosto 2022| n. 24798.
La retribuzione a favore dell’esecutore testamentario
La retribuzione a favore dell’esecutore testamentario non soltanto può essere disposta dal testatore, come prevede l’art. 711 c.c., ma è altrettanto possibile, in assenza di disposizione testamentaria “ad hoc”, che il compenso per l’opera prestata sia convenuto tra gli eredi e l’esecutore; tuttavia, mentre la retribuzione prevista dal testatore è a carico dell’eredità secondo quanto dispone l’art. 711 c.c., l’impegno autonomamente assunto dagli eredi non è idoneo a diminuire l’attivo ereditario in pregiudizio dei creditori ereditari e dei legatari, ma vincola soltanto i successori che l’abbiano stretto, nei cui confronti l’esecutore dispone di un diritto azionabile per ottenere quanto promessogli.
Ordinanza|12 agosto 2022| n. 24798. La retribuzione a favore dell’esecutore testamentario
Data udienza 7 giugno 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Successione testamentaria – Attività svolta dagli esecutori testamentari – Nomina dal testatore intuitu personae – Retribuzione a favore dell’esecutore e a carico dell’eredità – Ammissibile il rifiuto da parte dell’esecutore testamentario – Natura di credito privilegiato della retribuzione – Pagamento da parte dall’erede che abbia accettato con beneficio di inventario – Esclusione – Compenso convenuto tra gli eredi e l’esecutore – Ammissibile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28674/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
-ricorrenti-
contro
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di genitore esercente la responsabilita’ genitoriale sui minori (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 1277/2017 depositata il 12/10/2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA
La presente causa trae origine dal testamento di (OMISSIS), con il quale sono nominati esecutori testamentari gli avv.ti (OMISSIS) ed (OMISSIS). In previsione dell’accettazione dell’incarico, gli eredi testamentari (figli e nipoti della testatrice), hanno sottoscritto una dichiarazione del seguente tenore: “in relazione alla nomina ad esecutore testamentario fatta da nostra madre e nonna (OMISSIS) con il testamento passato agli atti mortis causa il 25 maggio 2005, Vi preghiamo di volere accettare l’incarico che sara’ da noi retribuito con addebito a carico dell’eredita’ a semplice presentazione delle Vostre parcelle redatte sulla base delle vigenti tariffe professionali, con contestuale rimborso delle spese a piu’ di lista”.
Accettato ed eseguito l’incarico, gli esecutori hanno chiesto l’adempimento della scrittura, ottenendo il pagamento solo da alcuni dei firmatari. Essi, pertanto, hanno agito in giudizio nei confronti degli altri per ottenere il saldo: in particolare nei confronti di (OMISSIS) e nei confronti dei minori (OMISSIS) e (OMISSIS) (figli di (OMISSIS), rappresentati dalla madre (OMISSIS)) in ragione delle rispettive quote: Euro 25.500,00 i figli di (OMISSIS) e Euro 57.375,99 (OMISSIS).
I convenuti si sono costituiti e hanno contestato la pretesa.
Al giudizio iniziato dagli esecutori sono stati poi riuniti i giudizi, separatamente instaurati da ciascuno dei convenuti, per le restituzioni degli acconti percepiti dagli esecutori in remunerazione dell’opera prestata.
Il Tribunale ha rigettato la domanda degli esecutori e ha accolto la domanda restitutoria dei convenuti. La sentenza di primo grado e’ stata confermata dalla Corte d’appello di Genova, che ha riconosciuto la nullita’ dell’accordo intercorso fra gli esecutori e gli eredi, e cio’ in applicazione della norma dell’articolo 711 c.c. La corte di merito ha osservato che la norma sancisce la gratuita’ dell’incarico, a meno che il testatore non abbia stabilito una retribuzione a carico dell’eredita’. Dal momento che, nel caso in esame, una tale previsione non era ravvisabile nel testamento della (OMISSIS), la stessa corte di merito, ha concluso che l’impegno assunto dagli eredi, essendo in contrasto con la norma, non costituiva titolo idoneo a giustificare la pretesa degli esecutori testamentari.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno proposto ricorso, affidato a cinque motivi, il primo dei quali denuncia violazione dell’articolo 711 c.c. Le ricorrenti sostengono che tale norma deve intendersi nel senso che i compensi dell’esecutore, quando non dipendano dalla volonta’ del testatore ma siano stati liberamente pattuiti dagli eredi, non possono essere posti a carico dell’eredita’, con pregiudizio dei legatari e dei creditori ereditari. Salvo tale limite proseguono le ricorrenti – non e’ vietato che gli eredi assumano in proprio l’obbligazione di retribuire gli esecutori.
(OMISSIS), nella qualita’, e gli eredi di (OMISSIS), nel frattempo deceduto, hanno resistito con separati controricorsi.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo e’ manifestamente fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi.
L’esecutore testamentario si concreta in un ufficio di diritto privato; l’esecutore e’ nominato dal testatore intuitu personae ed e’ investito del potere di compiere, in nome proprio, determinati atti, i cui effetti ricadono direttamente sul patrimonio ereditario, come se li avessero compiuti gli eredi. Mentre il codice del 1865 taceva sulla possibilita’ di attribuire una retribuzione all’esecutore testamentario, l’articolo 711 c.c., pur riaffermando, in linea di principio, la gratuita’ dell’incarico, ha ammesso la possibilita’ che il testatore stabilisca una retribuzione a favore dell’esecutore e a carico dell’eredita’, salvo, in ogni caso, il diritto dell’esecutore testamentario di ripetere le spese sostenute per l’esercizio dell’ufficio (Cass. n. 21147/2015). La gratuita’, nonostante l’onerosita’ dell’incarico, si giustifica con il fatto che il soggetto puo’ rifiutarsi di accettarlo oppure espletarlo sopportandone le incombenze che vi sono connesse (Cass. n. 17382/2004).
Come dice l’articolo 711 c.c., la retribuzione, qualora prevista dal testatore, grava sulla massa ereditaria: essa, pertanto, non e’ dovuta dall’erede che abbia accettato con beneficio di inventario, se non lei limiti in cui egli in genere risponde nei confronti dei creditori ereditari e dei legatari. Il credito relativo e’ assistito da privilegio, ai sensi degli articoli 2755 e 2756 c.c.
Si osserva che la retribuzione a favore dell’esecutore testamentario non soltanto puo’ essere disposta dal testatore come prevede l’articolo 711 c.c., ma e’ altrettanto possibile, in assenza di disposizione testamentaria ad hoc, che il compenso sia convenuto tra gli eredi e l’esecutore. E’ vero solo che la retribuzione ha un carattere diverso nei due casi. In presenza di una manifestazione di volonta’ del testatore che stabilisca un compenso a vantaggio dell’esecutore, costui, in forza del testamento, viene ad avere un credito verso la massa, dotato di azione ed assistito da privilegio. Invece, quando in assenza di disposizione testamentaria al riguardo, l’obbligazione di corrispondere un compenso sia stata assunta dagli eredi, poiche’ la prestazione non trova fondamento nella volonta’ del testatore, l’esecutore testamentario maturera’ il diritto al compenso in virtu’ di un impegno che vincola soltanto i successori che l’abbiano stretto. L’impegno assunto dagli eredi, sebbene non idoneo a diminuire l’attivo ereditario in pregiudizio dei creditori ereditari e dei legatari, e’ sorretto da una causa lecita, disponendo pertanto l’esecutore di un diritto aziona bile per ottenere quanto promessogli.
2. A sostegno della diversa decisione, la Corte d’appello ha richiamato Cass. n. 17382 del 2004, la quale tuttavia, correttamente intesa, non supporta minimamente la tesi, fatta propria dalla sentenza impugnata, secondo cui l’accordo fra esecutore ed eredi, con il quale sia pattuito un compenso non previsto dal testatore, sarebbe nullo per contrarieta’ a norma imperativa.
In quella occasione la Corte di cassazione ha deciso una lite nella quale, in assenza di previsione del testatore, il giudice di merito aveva riconosciuto un compenso in favore dell’esecutore testamentario, in forza del rilievo che gli eredi avevano conferito per iscritto un mandato congiunto all’esecutore. In relazione a tale ratio decidendi, oggetto di uno dei motivi di ricorso, la Corte di legittimita’ osservo’ che, “una volta escluso, sulla base delle considerazioni piu’ sopra svolte, che il diritto (…) alla retribuzione, per l’attivita’ svolta quale esecutore testamentario, trovi fondamento nella legge, deve parimenti escludersi che il menzionato mandato possa costituire esso stesso, comunque, titolo idoneo a sorreggere la pretesa di pagamento del compenso da lui avanzata nei confronti della (…), non rinvenendosi, nella sentenza impugnata, alcuna indicazione circa gli effettivi atti che, diversi da quelli gia’ rientranti nella normale competenza dell’esecutore testamentario (ved. articoli 703-709 c.c.) e come tali non retribuibili, egli avrebbe dovuto compiere (e, in effetti, avrebbe compiuti), in esecuzione del mandato e per i quali avrebbe dovuto essere, invece, normalmente retribuito ai sensi dell’articolo 1709 c.c. In altri termini, la corte non ha dato debito conto delle ragioni per cui, a suo giudizio, il (…) – al quale non spetta, come si e’ detto, la retribuzione per l’attivita’ svolta quale esecutore testamentario avrebbe diritto, in ogni caso, al compenso in virtu’ del mandato conferitogli dagli eredi e, quindi, per gli atti o le attivita’ compiuti in esecuzione del mandato medesimo”.
Insomma la sentenza chiarisce che nell’ipotesi il testatore non abbia contemplato alcuna retribuzione in favore dell’esecutore testamentario, l’ufficio di esecutore testamentario, circoscritto all’attuazione della volonta’ del de cuius, rimane gratuito, pure in presenza di mandato degli eredi, spettando al giudice del merito valutare se, oltre agli atti che rientrano nella normale competenza dell’esecutore testamentario (e, come tali, non retribuibili ove sia assente la volonta’ mortis causa in favore della retribuzione), questi abbia effettivamente compiuto atti diversi, che debbano essere compensati ad altro titolo.
3. Consegue dall’esame della fattispecie che il principio, sancito da Cass. n. 17382 del 2004, lascia del tutto impregiudicata la diversa questione, rilevante in questa sede, della validita’ dell’impegno, autonomamente assunto dagli eredi in assenza di disposizione testamentaria ad hoc, di corrispondere un compenso all’esecutore testamentario designato dal testatore. In conformita’ all’opinione prevalente in dottrina, deve riconoscersi che un siffatto impegno e’ certamente sorretto da una causa lecita. Invero, cio’ che l’articolo 711 c.c. impedisce, in assenza di disposizione testamentaria che stabilisca un compenso a vantaggio dell’esecutore, non e’ la possibilita’ degli eredi di riconoscere ugualmente la retribuzione, ma piuttosto la possibilita’ di considerare la retribuzione, in ipotesi da essi autonomamente riconosciuta all’esecutore, alla stregua di quella prevista dal testatore, e cioe’ a carico dell’eredita’.
3. I rilievi, gia’ sollevati nel controricorso dagli eredi di (OMISSIS) e richiamati nella memoria, circa l’esistenza di altre cause che inficerebbero la validita’ dell’accordo intercorso con gli esecutori, sono inammissibili, non avendo minimamente costituito oggetto di decisione. Infatti, la sola ratio della decisione impugnata e’ nel riconoscimento della nullita’ dell’impegno assunto dagli eredi per la supposta contrarieta’ a norma inderogabile.
Sono assorbiti il secondo motivo e il terzo motivo, riguardanti la qualificazione della scrittura data dalla Corte d’appello, quale negozio a prestazioni corrispettive invece che negozio unilaterale; sono assorbiti anche il quarto e il quinto motivo, riguardanti la mancata pronuncia o l’implicito rigetto della domanda degli esecutori di conversione del contratto in ipotesi nullo.
La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che provvedera’ a nuovo esame attenendosi al seguente principio di diritto:
“La retribuzione a favore dell’esecutore testamentario non soltanto puo’ essere disposta dal testatore, come prevede l’articolo 711 c.c., ma e’ altrettanto possibile, in assenza di disposizione testamentaria ad hoc, che il compenso per l’opera prestata sia convenuto tra gli eredi e l’esecutore; tuttavia, mentre la retribuzione prevista dal testatore e’ a carico dell’eredita’ secondo quanto dispone l’articolo 711 cit., l’impegno autonomamente assunto dagli eredi non e’ idoneo a diminuire l’attivo ereditario in pregiudizio dei creditori ereditari e dei legatari, ma vincola soltanto i successori che l’abbiano stretto, nei cui confronti l’esecutore dispone di un diritto azionabile per ottenere quanto promessogli”.
La corte di rinvio liquidera’ le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione anche per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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