La procura per il ricorso per cassazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 gennaio 2021| n. 385.

La procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all’articolo 365 del Cpc, anche se apposta su di un foglio separato, purché materialmente unito al ricorso e benché non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’articolo 83 del Cpc (come novellato dalla legge n. 141 del 1997), si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede. La mancanza di data, inoltre, non produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso.

Ordinanza|13 gennaio 2021| n. 385

Data udienza 12 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Enti locali – Amministratori – Responsabilità – Processo civile – Procura alle liti – Procura in calce

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23610/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), in forza di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), e rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), in forza di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
Comune Monreale, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), in forza di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 1029/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 15/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto ingiuntivo del 29/9/2006, notificato il 23/10/2006 il Tribunale di Catania, accogliendo il ricorso dell’architetto (OMISSIS), ha intimato al Comune di Monreale il pagamento della complessiva somma di Euro 19.139,53, oltre accessori, a titolo di compensi professionali per la redazione del progetto di riqualificazione e valorizzazione della Cattedrale di (OMISSIS) e delle aree esterne con illuminazione artistica.
Ha proposto opposizione il Comune di Monreale sostenendo la nullita’ del disciplinare di incarico per carenza della necessaria forma scritta e comunque per la mancanza di copertura finanziaria e addebitando l’opera alla responsabilita’ dell’allora Sindaco del Comune, (OMISSIS).
Si e’ costituito in giudizio (OMISSIS), chiedendo il rigetto dell’opposizione e instando in subordine per la chiamata in giudizio di (OMISSIS) e la sua condanna al pagamento delle somme richieste, chiedendo in estremo subordine la condanna del Comune per ingiusto arricchimento.
La chiamata del terzo e’ stata autorizzata e il Tribunale, procedendo in contumacia di (OMISSIS), non costituitosi, con sentenza del 3/7/2009 ha accolto l’opposizione dispiegata dal Comune di Monreale, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale del convenuto opposto, ha rigettato la domanda del (OMISSIS) verso il (OMISSIS), ha condannato il (OMISSIS) a rifondere le spese del Comune, rigettando la domanda ex articolo 96 c.p.c., proposta dal Comune.
2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello (OMISSIS), a cui ha resistito l’appellato Comune di Monreale, mentre e’ restato contumace l’appellato (OMISSIS).
La Corte di appello di Catania con sentenza del 15/6/2015 ha respinto il gravame del (OMISSIS) nei confronti del Comune di Monreale, con favore di spese per il Comune, ma ha accolto l’appello proposto dal (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS), condannando quest’ultimo al pagamento in suo favore della somma oggetto di ingiunzione e delle spese del doppio grado di giudizio.
3. Avverso la predetta sentenza del 15/6/2015, notificata in data 29/6/2015, con atto notificato il 25/9/2015 ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), svolgendo tre motivi.
Con atto notificato il 10/11/2015 ha proposto controricorso (OMISSIS), chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione e in via condizionata, per il caso di accoglimento dell’avversaria impugnazione, ha insistito per l’accoglimento della sua domanda subordinata di arricchimento indebito nei confronti del Comune di Monreale, rimasta assorbita.
Con controricorso notificato l’11/12/2015 il Comune di Monreale ha chiesto il rigetto del ricorso incidentale condizionato del (OMISSIS).
Il ricorrente (OMISSIS) e il controricorrente (OMISSIS) hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare il Collegio osserva che non vi e’ contrasto fra le parti sul fatto che la persona del ricorrente on. avv. (OMISSIS) coincida con quella del (OMISSIS) appellato contumace, parte del giudizio di merito e condannato dalla Corte di appello di Catania al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 19.139,53 oltre accessori e spese, come del resto dimostra l’identita’ del codice fiscale “(OMISSIS)” riportato nelle intestazioni del ricorso e della sentenza impugnata.
2. Il controricorrente (OMISSIS) ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso per mancanza di procura speciale ai sensi dell’articolo 365 c.p.c., poiche’ la procura conferita dal ricorrente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ stata stesa su foglio separato, privo di data e di riferimenti specifici al ricorso per cassazione avverso una determinata sentenza.
2.1. In effetti la procura in questione (effettivamente conferita sia all’avv. (OMISSIS) sia all’avv. (OMISSIS) e non solo al primo, come erroneamente riportato nell’epigrafe del ricorso) non e’ apposta in calce al ricorso, come indicato, ancora erroneamente, in epigrafe dell’atto, ma su di un foglio allegato, cosa che del resto riconosce lo stesso ricorrente nella memoria del 2/11/2020, e non reca maggiori indicazioni che il riferimento al “presente giudizio”.
2.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto all’atto introduttivo e’ valida, poiche’ la L. n. 141 del 1997, articolo 1, che ha modificato l’articolo 83 c.p.c., comma 3, ha parificato tale procura a quella in calce, che, come quella a margine, e’ sempre speciale, riferendosi comunque al processo cui accede, non rilevando la diversita’ dei caratteri a stampa dei due atti, ne’ altri requisiti di forma nessuno dei quali e’ prescritto a pena di nullita’ (Sez. 1, n. 23777 del 14/11/2011, Rv. 620654 – 01); pertanto si e’ ritenuto che la procura per il ricorso per cassazione sia validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialita’ di cui all’articolo 365 c.p.c., anche se apposta su di un foglio separato, purche’ materialmente unito al ricorso e benche’ non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’articolo 83 c.p.c. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si puo’ ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilita’ della procura medesima al giudizio cui l’atto accede; ne’ la mancanza di data produce nullita’ della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorita’ del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza e’ menzionata, mentre l’anteriorita’ rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Sez. 1, n. 29785 del 19/12/2008, Rv. 606059 – 01; Sez. L, n. 18915 del 05/11/2012, Rv. 624097 – 01; Sez. 5, n. 34259 del 21/12/2019, Rv. 656419 – 01).
3. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente (OMISSIS) denuncia nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 160, 138 c.p.c. e segg., articolo 291 c.p.c., nonche’ dei principi regolatori del giusto processo e sostiene la inesistenza della notificazione dell’atto di citazione in appello e la illegittimita’ della dichiarazione di contumacia.
3.1. Il ricorrente osserva che la notificazione dell’atto di chiamata di terzo e dell’atto di citazione in appello erano state eseguite in un luogo, (OMISSIS) ove l’avv. (OMISSIS) non aveva ne’ la residenza ne’ lo studio professionale che erano invece dislocati rispettivamente al n. (OMISSIS) e al n. (OMISSIS) della stessa via (OMISSIS).
3.2. Il motivo appare manifestamente infondato.
L’atto di citazione per chiamata di terzo e’ stato notificato per posta all’indirizzo di via (OMISSIS); dalla relata di notifica risulta che l’ufficiale postale ha sbarrato la casella riferita alla dicitura “immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo” e poi quella “per irreperibilita’ del destinatario” e infine quella “plico depositato presso l’ufficio”, e ha quindi spedito la comunicazione di avvenuto deposito a mezzo raccomandata (c.a.d.). E’ quindi evidente che l’ufficiale postale ha rinvenuto in loco precisi riferimenti alla presenza del destinatario della notifica e della sua cassetta per la corrispondenza.
L’atto di appello e’ stato notificato per posta allo stesso indirizzo di via (OMISSIS); dalla cartolina di ricevimento allegata alla relata di notifica risulta che l’atto e’ stato ritirato da una persona “ivi addetta”, che ha firmato per ricevuta l’avviso di ricevimento; anche in questo caso e’ stata spedita la raccomandata integrativa.
E’ quindi innegabile che il luogo della notificazione costituiva un domicilio dell’avv. (OMISSIS), dotato di riferimento nominativo esterno e di una cassetta di posta a suo nome e in cui operavano soggetti alle sue dipendenze.
Infine la sentenza della Corte di appello di Catania oggetto di impugnazione e’ stata notificata al ricorrente allo stesso indirizzo e regolarmente ritirata (doc. 18 bis del controricorrente) come del resto riconosce il ricorrente.
E’ quindi del tutto superfluo rilevare che il ricorrente nega che in via (OMISSIS) si trovi il suo studio professionale, limitandosi ad affermare che il suo studio legale si troverebbe nella stessa via (OMISSIS) ma al n. (OMISSIS) solo sulla base di un contratto di locazione con tale Dott. (OMISSIS), senza dar conto del contenuto di tale contratto e soprattutto senza dimostrare l’incompatibilita’ – evidentemente insussistente – fra tale rapporto locatizio con un terzo e l’esistenza di un suo recapito professionale al civico (OMISSIS).
Occorre infine dar atto della produzione da parte del controricorrente del certificato dell’Ordine degli Avvocati di Palermo che indica in via (OMISSIS) la sede dello studio legale dell’avv. (OMISSIS) (doc. 19 controricorrente).
4. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto relative alla forma dei contratti della pubblica amministrazione e alla responsabilita’ del funzionario in caso di mancanza di idonea copertura finanziaria.
4.1. Il ricorrente sostiene alla luce del Regio Decreto 2440 del 1923, articolo 17, che i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando essa agisca iure privatorum, debbono rivestire la forma scritta ad substantiam, in assenza della quale il rapporto obbligatorio risulta radicalmente nullo.
Il documento contrattuale deve recare la sottoscrizione del titolare dell’organo tributario del potere di rappresentare l’ente nei confronti dei terzi: costui ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 107, doveva essere individuato nel “personale dirigente la stipulazione dei contratti”, dovendosi ravvisare un vero e proprio monopolio operativo dei dirigenti dell’ente pubblico quanto alla stipulazione
Di conseguenza, l’atto di affidamento promanante dal Sindaco sarebbe privo del necessario requisito della forma scritta dei contratti; il che precluderebbe l’applicabilita’ del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 191, comma 4.
Infine il requisito della forma scritta non sarebbe comunque configurabile con riferimento allo stralcio funzionale richiesto con il fax 165 del 20/2/2004, in difetto della necessaria sottoscrizione del professionista.
4.2. Il ricorrente richiama i principi, senz’altro condivisibili, espressi da questa Corte con la sentenza della Sez. 1, 4/11/2013, n. 24679, secondo cui il contratto d’opera professionale con la Pubblica Amministrazione ancorche’ quest’ultima agisca iure privatorum, deve rivestire, del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ex articoli 16 e 17, la forma scritta ad substantiam, che e’ strumento di garanzia nell’interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, ed agevola l’espletamento della funzione di controllo; esso, pertanto, deve tradursi, a pena di nullita’, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell’organo titolare del potere di rappresentare l’ente interessato nei confronti dei terzi, nonche’ l’indicazione dell’oggetto della prestazione e l’entita’ del compenso, dovendo, altresi’, escludersene la possibilita’ di conclusione tramite corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente.
4.3. Non convince pero’ la tesi che escluderebbe la forma scritta del contratto, sol perche’ esso e’ stato sottoscritto dal Sindaco – in tesi privo del potere di rappresentanza generale dell’Ente, nonostante il disposto del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 50, comma 2 – e non gia’ dall’organo competente e titolare del potere, che, secondo il ricorrente, sarebbe il dirigente responsabile della stipulazione dei contratti, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 107.
Secondo tale norma e’ attribuita ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e’ attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; inoltre spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108; infine sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalita’ stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente (comma 3, lettera c)) la stipulazione dei contratti.
Non vi e’ infatti consequenzialita’ logica fra la tesi del difetto di potere di rappresentanza del Sindaco e la conseguenza che ne viene desunta del difetto di forma scritta dell’atto.
4.4. In secondo luogo, il disciplinare di incarico con l’arch. (OMISSIS) sottoscritto dall’allora Sindaco avv. (OMISSIS) in attuazione della determinazione sindacale 22/2003 e’ stato successivamente approvato dalla Giunta Municipale con la Delib. 17 aprile 2003, n. 158.
Il motivo pertanto non si confronta con il rilievo attribuito (pag.5 della sentenza impugnata) alla citata deliberazione di Giunta in termini di formale atto di ratifica direttamente riconducibile all’Ente conferente: il che vizia, in questa prospettiva di inammissibilita’ la censura, priva di specificita’ rispetto alla rammentata concorrente ratio decidendi.
4.5. In terzo luogo e in ogni caso, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, dopo aver affermato che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5, al comma 5, prevede che nel caso in cui vi sia stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Cio’ che rileva ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione prevista da tale disposizione e’ l’acquisizione di beni e servizi in difetto di impegno contabile e di attestazione di copertura finanziaria da parte del soggetto (amministratore, funzionario o dipendente) che abbia consentito la fornitura e non gia’ la stipulazione del contratto con il privato fornitore.
Vengono quindi in diretta considerazione, ai fini della responsabilita’ imposta dalla norma in questione, solo i fatti oggettivi dell’acquisizione di beni e servizi e di consenso alla fornitura.
Infatti, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l’osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l’amministratore o il funzionario inadempiente che l’abbia consentita (Sez. 1, n. 30109 del 21/11/2018, Rv. 651591 – 01).
4.6. L’ultima parte della censura, relativamente alla mancanza della firma del professionista con riferimento allo stralcio funzionale richiesto con il fax 165 del 20/2/2004, e’ palesemente inammissibile innanzitutto perche’ attiene a una questione nuova, del tutto estranea ai temi in discussione nella controversia e alla sentenza impugnata che non ne fa cenno.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilita’ della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtu’ del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente cio’ sia avvenuto, giacche’ i motivi di ricorso devono investire questioni gia’ comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimita’, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito ne’ rilevabili di ufficio (Sez. 2, n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01).
Infatti il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformita’ della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicche’ sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimita’ (Sez. 3, n. 15196 del 12/06/2018, Rv. 649304 – 01).
In secondo luogo, la censura e’ priva di specificita’ e autosufficienza nel suo riferirsi ad alcuni documenti (fax del 20/2/2004, fattura presentata al Comune) senza dar conto di quando e come siano stati sottoposti al giudice del merito e alla dialettica del contraddittorio e senza trascriverne o almeno sintetizzarne nei passi rilevanti il contenuto.
5. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, il ricorrente denuncia nullita’ della sentenza per contrasto fra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile in relazione all’articolo 132 c.p.c., n. 4 e violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 1399 e 1418 c.c..
5.1. Il ricorrente ravvisa una flagrante contraddittorieta’ fra le affermazioni inconciliabili contenute a pagina 5 della sentenza impugnata (“deve ritenersi direttamente riconducibile all’ente conferente l’incarico per effetto della detta deliberazione di approvazione che essendo intervenuta in epoca successiva alla formalizzazione dell’accordo, si appalesa come formale atto di ratifica”) e quella successiva di pag. 7, secondo cui si sarebbe verificata “una sorta di frattura (o scissione ope legis tra detti soggetti e l’amministrazione e quindi, escludendo la riferibilita’ a quest’ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto”.
Sarebbero quindi inconciliabili le affermazioni della Corte etnea che ha accertato l’esistenza di una Delibera della Giunta Municipale di approvazione dell’attivita’ negoziale del Sindaco con idoneita’ di ratifica e validazione della rappresentanza dell’amministratore e il diniego che l’atto potesse spiegare effetti nella sfera del Comune.
5.2. Il motivo e’ infondato e presuppone una incompleta ed erronea lettura della sentenza impugnata, invece basata su di un diverso rilievo, in particolare relativo alla mancanza nella Delibera di ratifica da parte della Giunta dell’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della relativa copertura finanziaria, secondo la rigorosa procedura diretta a regolare gli impegni di spesa e il pagamento dei servizi da parte degli enti locali.
La Corte catanese ha anche osservato che non era a tal fine sufficiente il richiamo della Delib. Consiliare n. 35 del 2003, che non prevedeva affatto una specifica provvista, ma autorizzava solo a richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la concessione dell’anticipazione del fondo di progettazione di cui alla L. n. 549 del 1999 e lasciava del tutto incerti i concreti mezzi per fra fronte alla spesa con specifica copertura finanziaria.
5.3. In altre parole, la Corte di appello ha dato rilievo ai fini dell’applicazione del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 191, comma 4, alla mancanza di copertura finanziaria dell’impegno di spesa comportato dalla stipulazione del contratto d’opera professionale pur ratificato dalla Giunta.
Come si e’ detto, secondo l’articolo 191, predetto comma 4, nel caso in cui vi e’ stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
La motivazione e’ esistente, chiara e non contraddittoria e non specificamente e puntualmente censurata dal ricorrente.
6. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Resta assorbito il tema della domanda ulteriormente subordinata del controricorrente arch. (OMISSIS) verso il Comune di Monreale, semplicemente riproposta per il denegato, e non verificatosi, caso dell’accoglimento del ricorso principale.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, nei rapporti fra il ricorrente e il controricorrente arch. (OMISSIS).
L’assorbimento del tema della domanda ulteriormente subordinata giustifica la compensazione nei rapporti fra (OMISSIS) e il Comune di Monreale.

P.Q.M.

La Corte;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente (OMISSIS), liquidate nella somma di Euro 3.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge;
compensa le spese fra il controricorrente (OMISSIS) e il controricorrente Comune di Monreale.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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