La determinazione del compenso per l’attività svolta dal professionista

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 gennaio 2021| n. 1141.

La determinazione del compenso per l’attività svolta dal professionista con criterio equitativo ispirato, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod. civ., alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito è modalità sussidiaria, utilizzabile dal giudice soltanto in difetto di tariffe professionali e di usi (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso di un architetto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione impugnata avendo la corte territoriale liquidato in via equitativa gli onorari nonostante l’esistenza della tariffa professionale)

Ordinanza|21 gennaio 2021| n. 1141

Data udienza 14 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto d’opera – Architetto – Prestazioni professionali – Conferimento incarico – Prova – Liquidazione in via equitativa – Modalità sussidiaria – Utilizzo solo in difetto di tariffe professionali e usi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7806/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 109/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA GESSO MARCHEIS.

PREMESSO

Che:
1. (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto n. 1516/2008 con cui il Tribunale di Pordenone gli aveva ingiunto il pagamento di Euro 6.762,96 in favore dell’architetto (OMISSIS), quale corrispettivo per prestazioni professionali e segnatamente per la realizzazione del progetto architettonico di una villa unifamiliare e del relativo modello tridimensionale. Il Tribunale, ritenuto non provato il conferimento dell’incarico ne’ dimostrata l’attivita’ effettivamente svolta dall’opposta, con sentenza n. 909/2011 accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
2. La sentenza era impugnata da (OMISSIS).
Con sentenza 20 febbraio 2015, n. 109, la Corte d’appello di Trieste, rivalutate le risultanze istruttorie, in parziale accoglimento dell’appello condannava (OMISSIS) al pagamento in favore dell’appellante dell’importo di Euro 2.000, quale corrispettivo liquidato in via equitativa per l’incarico che risultava essere stato effettivamente conferito (ossia la progettazione degli interni del salotto dell’abitazione dell’appellato).
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS). Resiste con controricorso (OMISSIS).
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

Che:
I. Il ricorso e’ articolato in tre motivi.
1) I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi:
a) Il primo motivo denuncia “nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del divieto di ultrapetizione ed extrapetizione ex articolo 112 c.p.c.”: la Corte d’appello, nel condannare il ricorrente al pagamento del compenso per l’attivita’ di progettazione degli interni del salotto, non ha considerato che (OMISSIS) non ha formulato alcuna domanda in tal senso, avendo posto alla base del ricorso monitorio la richiesta di compenso per l’elaborazione del progetto architettonico di una villa e per la realizzazione di un modello tridimensionale per lo studio volumetrico dell’edificio.
b) Il secondo motivo contesta “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli articoli 183 e 345 c.p.c.”: la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilita’ della domanda, nuova, di condanna al pagamento del compenso di cui al precedente motivo.
I motivi non possono essere accolti. A fronte della censura dell’architetto (OMISSIS) (riportata alle pp. 8-9 del controricorso) che lamentava come il giudice di primo grado avesse negato il riconoscimento di “alcunche’ per la mera progettazione dell’interno del salotto”, in quanto l’architetto “non ha fornito adeguata prova della (minor) prestazione in concreto eseguita”, la Corte d’appello ha invece ritenuto, con accertamento in fatto basato sulle dichiarazioni di un testimone, dimostrato il conferimento dell’incarico di progettazione degli interni relativi al salotto, progettazione che ha ritenuto, anche qui con accertamento in fatto insindacabile da questa Corte di legittimita’, provata sulla base delle tavole depositate nel processo, con decisione che non si pone in contrasto con il principio di cui all’articolo 112 c.p.c. e con il divieto ex articolo 345 c.p.c., essendo nel caso in esame la progettazione degli interni del salotto stata parte della progettazione dell’edificio.
3) Il terzo motivo lamenta “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 2233 c.c.”: la Corte d’appello ha proceduto in via equitativa alla liquidazione degli onorari dell’arch. (OMISSIS), nonostante l’esistenza di una tariffa professionale per gli architetti.
Il motivo e’ fondato. La determinazione del compenso per l’attivita’ svolta dal professionista con criterio equitativo ispirato, ai sensi degli articoli 1709 e 2225 c.c., alla proporzionalita’ del corrispettivo con la natura, quantita’ e qualita’ delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito e’ modalita’ sussidiaria, utilizzabile dal giudice soltanto in difetto di tariffe professionali e di usi (v. Cass. 10057/2018 e Cass. 7510/2014).
II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che liquidera’ il compenso dovuto all’arch. (OMISSIS) secondo le previsioni della tariffa professionale; il giudice di rinvio provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta gli altri motivi, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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