La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 gennaio 2021| n. 1551.

La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra il ricorrente ed un’amministrazione ministeriale, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza con la quale la corte del merito aveva confermato il rigetto della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del decreto di trasferimento disposto nei confronti del ricorrente, la Suprema Corte ha osservato che quest’ultimo si era limitato a censurare l’affermazione della Corte territoriale che ha ritenuta nuova, e come tale inammissibile, la deduzione della violazione delle norme della contrattazione collettiva, senza tuttavia precisare in che modo l’omessa considerazione della normativa collettiva avrebbe inciso sulla decisione impugnata e sulla “ratio” che la sostiene, costituita dall’accertata sussistenza delle esigenze tecniche, organizzative e produttive idonee a giustificare il predetto trasferimento per incompatibilità ambientale; da tale incompleta e generica allegazione, conclude la sentenza in epigrafe, non è dato pertanto desumere non solo quale sia il contenuto effettivo delle norme invocate che la corte del merito non avrebbe applicato ma, soprattutto, in che modo la loro applicazione avrebbe comportato un risultato decisorio diverso e contrario rispetto a quello adottato, impedendo di valutare la decisività dell'”error in procedendo” eventualmente commesso dal giudice del merito).

Ordinanza|25 gennaio 2021| n. 1551

Data udienza 2 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Pubblico impiego DSGA – Trasferimento presso altra sede – Ricorso per cassazione – Censure relative a meri vizi del processo – Mancata indicazione di pregiudizi o lesioni subiti dalla parte – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23880-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 3254/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. DORONZO ADRIANA.

RILEVATO

che:
1. con sentenza pubblicata in data 29/5/2018, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS), direttore dei servizi generali e amministrativi, contro la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda proposta dall’appellante volta ad ottenere la declaratoria di illegittimita’ del decreto di trasferimento dalla sede di servizio, ad altra scuola media statale, nella stessa citta’, adottato in data 30/10/2009 dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
2. a fondamento della decisione la Corte ha rilevato che nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente non aveva dedotto la violazione della disciplina sui trasferimenti contenuta nel c.c.n.l. per il personale della scuola, sicche’ la questione posta nel primo motivo di appello era inammissibile per la sua assoluta novita’; ha poi condiviso il giudizio espresso dal primo giudice sulla natura non disciplinare del trasferimento, dovuto ad incompatibilita’ ambientale e rimesso pertanto alla valutazione discrezionale dell’amministrazione circa la sussistenza delle esigenze tecniche, organizzative e produttive; che, nel caso in esame, i documenti prodotti in giudizio tra cui la relazione degli ispettori del 31/8/2009, confermavano l’atteggiamento ostruzionistico del (OMISSIS), tale da ostacolare il normale svolgimento dell’attivita’ amministrativa, sicche’ era superflua l’assunzione di ulteriori mezzi di prova;
3. contro la sentenza il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione;
il Ministero dell’istruzione, l’ufficio scolastico regionale per la Campania e la scuola media statale Pergolesi di Pozzuoli non svolgono attivita’ difensiva;
la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata e’ stata notificata alla parte.

CONSIDERATO

che:
1. con l’unico motivo il (OMISSIS) censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 345 e 437 c.p.c., contestando l’affermazione della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto nuova la deduzione inerente l’omesso esame della disciplina prevista in materia di trasferimenti dal c.c.n.l.: in realta’, sia nel ricorso introduttivo del giudizio sia nella sentenza di primo grado vi era un espresso riferimento alla violazione del c.c.n.l. comparto Scuola del 27/11/2007, articolo 92, comma 10, e articolo 93, commi 2 e 4; inoltre, tale deduzione non sostanziava una domanda nuova, perche’ non comportava alcuna modificazione della causa petendi o del petitum, ne’ introduceva un tema nuovo di indagine; con lo stesso motivo, la merita l’omesso esame di un fatto decisivo del per il giudizio, costituito dalla disciplina prevista in materia di trasferimenti dal c.c.n.l.
2. il motivo e’ inammissibile nella sua duplice articolazione;
e’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello in forza del quale e’ inammissibile, per difetto d’ interesse, il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, essendo diretto in definitiva all’emanazione di una pronuncia senza alcun rilievo pratico(Cass. 25/06/2020, n. 12678; Cass. 13/10/2016, n. 20689);
si e’ precisato che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarita’ dell’attivita’ giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che e’ inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 18/12/2014, n. 26831);
nel caso in esame il (OMISSIS) si e’ limitato a censurare l’affermazione della Corte territoriale che ha ritenuta nuova, e come tale inammissibile, la deduzione della violazione delle norme della contrattazione collettiva Comparto scuola, in tema di trasferimenti, senza tuttavia precisare in che modo l’omessa considerazione della normativa collettiva avrebbe inciso sulla decisione della Corte territoriale e sulla ratio che la sostiene, costituita dall’accertata sussistenza delle esigenze tecniche, organizzative e produttive – la cui valutazione e’ rimessa alla discrezionalita’ dell’amministrazione – idonee a giustificare il trasferimento per incompatibilita’ ambientale;
da tale incompleta e generica allegazione non e’ dato desumere non solo quale sia il contenuto effettivo delle norme invocate che la corte non avrebbe applicato ma, soprattutto, in che modo la loro applicazione avrebbe comportato un risultato decisorio diverso e contrario rispetto a quello adottato dalla Corte territoriale, il che impedisce a questa Corte di valutare la decisivita’ dell’error in procedendo eventualmente commesso dal giudice del merito;
le ragioni suesposte valgono anche per la denuncia di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio”, – formula ormai superata dalla modifica introdotta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera B), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 – giacche’ la denuncia del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, anche prima della sua riforma, richiede la necessaria evidenziazione che l’esame degli elementi di fatto trascurati dal giudice di merito avrebbe potuto, con relativa certezza, giustificare una decisione diversa da quella adottata; conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in mancanza di attivita’ difensiva svolta dalla parte intimata;
va invece dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma pari all’importo del contributo unificato gia’ versato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1, quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se e’ dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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