Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 marzo 2022| n. 7724.
Ipotesi di «doppia conforme».
Ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.
Ordinanza|9 marzo 2022| n. 7724. Ipotesi di «doppia conforme»
Data udienza 25 febbraio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: VENDITA – CONTRATTO PRELIMINARE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24416-2020 proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS) e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 6023/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Ipotesi di «doppia conforme»
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex articolo 702 c.p.c., (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) innanzi il Tribunale di Nola, esponendo di aver sottoscritto con il primo, promittente venditore, un contratto preliminare di compravendita di un immobile sito in (OMISSIS), avvalendosi dell’attivita’ mediatoria del (OMISSIS), titolare della locale agenzia Tecnocasa. Gli attori lamentavano che la programmata compravendita non aveva potuto essere realizzata a causa delle difformita’ urbanistiche riscontrate nell’immobile, dovute a fatto imputabile al promittente venditore e conosciute dal mediatore, che le aveva taciute ai promissari acquirenti. Questi ultimi chiedevano pertanto la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del (OMISSIS) e la condanna di questi alla restituzione del doppio della caparra ricevuta alla firma del preliminare di cui e’ causa ed al risarcimento del danno. Invocavano altresi’ la condanna del (OMISSIS) alla restituzione della provvigione incassata per l’attivita’ di intermediazione svolta.
Si costituiva il (OMISSIS), resistendo alla domanda e spiegando a sua volta domanda riconvenzionale per l’accertamento del suo legittimo esercizio del diritto di recesso dal preliminare, con conseguente diritto a ritenere la caparra costituita dai promissari acquirenti alla firma del preliminare. Si costituiva altresi’ il (OMISSIS), resistendo alla domanda spiegata nei suoi confronti.
Con sentenza n. 521/2015 il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva la riconvenzionale, dichiarando legittimo il recesso esercitato dal (OMISSIS) ed il suo diritto a trattenere la caparra a suo tempo ricevuta.
Interponevano appello avverso detta decisione gli originari attori e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 6023/2019, resa nella resistenza del (OMISSIS) e nella contumacia del (OMISSIS), rigettava il gravame confermando la decisione di prima istanza.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) e (OMISSIS), affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
(OMISSIS), intimate, non ha svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’.
In prossimita’ dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria.
Ipotesi di «doppia conforme»
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..
INAMMISSIBILITA’ del ricorso.
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza di prime cure, con la quale il Tribunale di Nola aveva accertato la legittimita’ del recesso esercitato da (OMISSIS) dal contratto preliminare di compravendita con il quale lo stesso si era obbligato a vendere un immobile ad (OMISSIS) e (OMISSIS), odierni ricorrenti, nonche’ il suo diritto a trattenere la caparra versata dai promissari acquirenti alla firma del preliminare.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) e (OMISSIS), affidandosi a due motivi, con i quali lamentano, rispettivamente, l’omesso esame di fatti decisivi ed il travisamento delle prove.
Le due censure sono inammissibili, per diversi e concorrenti motivi.
In primo luogo, poiche’ si configura una ipotesi di cd. copia conforme – avendo la Corte di Appello rigettato il gravame proposto dagli odierni ricorrenti per le stesse ragioni gia’ indicate dal giudice di primo grado a sostegno della decisione impugnata – e’ preclusa, ai sensi dell’articolo 348-ter c.p.c., u. c., la possibilita’ di proporre, in sede di legittimita’, la censura di omesso esame di fatti decisivi.
Inoltre, con le due doglianze proposte i ricorrenti invocano una revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte distrettuale, estranea alla natura e alla finalita’ del giudizio di legittimita’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790) ed un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi con il consolidato principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonche’ la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Con la memoria depositata in prossimita’ dell’adunanza camerale, i ricorrenti argomentano che non si configurerebbe, nel caso di specie, una ipotesi di cd. “doppia conforme” poiche’ la Corte di Appello avrebbe rigettato il gravame sulla scorta di una motivazione diversa da quella resa dal Tribunale. In realta’, la Corte distrettuale ha richiamato la motivazione resa dal primo giudice, condividendola e facendola propria, ed alla stessa ha aggiunto ulteriori argomenti, a contenuto evidentemente rafforzativo, e confermativo, del ragionamento seguito dal Tribunale. Sul punto, e’ opportuno evidenziare che l’ipotesi prevista dall’articolo 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, ricorre qualora la sentenza di appello confermi la decisione di prime cure sulla base delle “stesse ragioni inerenti alle questione di fatto”: la decisione di secondo grado, pertanto, non deve necessariamente corrispondere in toto a quella di primo grado, ma e’ sufficiente che le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico – argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa. Non osta, dunque, alla configurazione della cd. “doppia conforme” il fatto che il giudice di appello, nel condividere e confermare la decisione impugnata, abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione gia’ assunta dal primo giudice.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 6.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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