In tema di procedimenti per la criminalità organizzata

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|22 gennaio 2021| n. 2750.

In tema di procedimenti per la criminalità organizzata, la deroga alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale – che si riferisce anche ai termini dei procedimenti incidentali – vale solo per le indagini preliminari. Lo svolgimento dell’udienza nel periodo feriale, quando mancano le condizioni, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio suscettibile di sanatoria.

Sentenza|22 gennaio 2021| n. 2750

Data udienza 18 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Criminalità organizzata – Procedimento – Periodo feriale – Sospensione dei termini – Art. 21 bis, Dl 306/1992 conv. in l. 356/1992 – Deroga – Applicazione alla fase delle indagini preliminari – Avvocato – Partecipazione a udienza illegittimamente fissata nel periodo feriale – Non è esigibile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 15/09/2020 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23.
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. Manuali Valentina, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
I difensori controdeducevano con atto scritto insistendo per l’annullamento e ribadendo le ragioni esposte con i motivi gia’ depositati.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’11 agosto 2020 il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Lecce accoglieva l’appello del pubblico ministero nei confronti dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, su istanza dell’ (OMISSIS) – imputato di reati di criminalita’ organizzata per i quali era pendente il primo grado di giudizio – aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
L’ (OMISSIS), che aveva serie patologie, era stato posto in cautela domiciliare in relazione alla situazione emergenziale relativa alla diffusione del Covid; il Tribunale all’esito della celebrazione dell’udienza dell’11 agosto 2020, svolta in assenza dei difensori di fiducia, aveva rispristinato l’originaria misura ritenendo che il carcere di Secondigliano disponesse delle strutture adeguate per tutelare la salute del ricorrente.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione i difensori che deducevano:
2.1. violazione di legge: l’udienza di fronte al Tribunale per il riesame si sarebbe svolta nel periodo feriale, nonostante la deroga alla ordinaria sospensione feriale non fosse operativa: per quanto il procedimento a carico dell’ (OMISSIS) fosse relativo a reati di criminalita’ organizzata lo stesso non si trovava piu’ nella fase delle indagini preliminari. Si deduceva che i difensori di fiducia non si erano presentati, dato che l’udienza era stata fissata illegittimamente e che l’avv. (OMISSIS) risultante dal verbale come difensore dell’ (OMISSIS) non era stato investito della difesa ai sensi dell’articolo 102 c.p.p.; in relazione alla parte del verbale che dava atto della sostituzione dell’avv. (OMISSIS) i difensori avevano proposto al Tribunale separata istanza di correzione dell’errore materiale;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: nell’aggravare la misura il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle gravi condizioni di salute allegate dal ricorrente.
3. Il difensore presentava motivo nuovi allegando il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di correzione dell’errore materiale nella quale si rilevava non solo il difetto di competenza funzionale del Tribunale, ma anche il fatto che non si rilevava alcuna divergenza tra quanto accaduto in udienza e quanto verbalizzato, mentre sia la fissazione dell’udienza in periodo feriale che la eventuale illegittimita’ della nomina di un difensore ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4 in relazione ad una udienza camerale a partecipazione eventuale avrebbero dovuto essere valutati dalla Cassazione, di fronte alla quale era stata proposta impugnazione. Veniva altresi’ allegata la dichiarazione dell’avvocato (OMISSIS) che escludeva di avere ricevuto alcuna delega a sostituire i difensori di fiducia dell’ (OMISSIS), come risultava confermato dal fatto che lo stesso non aveva concluso in udienza.
4. Il ricorso e’ fondato.
Il collegio ribadisce che in materia di procedimenti per criminalita’ organizzata, la deroga alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale stabilita dal Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 21 bis, conv. con modificazioni in L. 7 agosto 1992, n. 356 che si riferisce anche ai termini dei procedimenti incidentali – vale solo per la fase delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 44209 del 12/10/2005 – dep. 02/12/2005, Sanfilippo Scena, Rv. 233318).
Circa la natura del vizio denunciato si condivide inoltre la giurisprudenza secondo lo svolgimento dell’udienza in periodo feriale senza che ricorrano le condizioni per la sua fissazione integra una nullita’ di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di sanatoria ex articoli 180 e 182 c.p.p. (ex plurimis Sez. 2, n. 21809 del 07/02/2014 – dep. 28/05/2014, Rugeri, Rv. 259571).
Nel caso in esame l’udienza veniva fissata in periodo feriale senza che ricorressero le condizioni per la sua celebrazione; a cio’ si aggiungeva che veniva nominato illegittimamente un difensore ex articolo 97 c.p.p., comma 4, nonostante si trattasse di una udienza camerale a partecipazione eventuale.
Si registra dunque una duplice illegittimita’ ovvero (a) veniva fissata udienza in periodo feriale senza che ne ricorressero le condizioni e (b) veniva nominato illegittimamente di un difensore ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4 in una udienza camerale a partecipazione eventuale.
Tale vizi di legge che integrano una violazione del diritto di difesa venivano tempestivamente eccepiti dai difensori di fiducia con il ricorso per cassazione, non essendo esigibile la loro partecipazione ad una udienza illegittimamente fissata in periodo feriale. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 7.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 7.
Sentenza a motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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