Corte di Cassazione, penale, Sentenza 14 ottobre 2020, n. 28575.
In tema di misure di sicurezza, se viene concessa la libertà vigilata con obbligo di dimora presso una struttura sanitaria, non è necessario che l’imputato per uscire debba fare espressa richiesta al giudice. La libertà vigilata non può, infatti, convertirsi in una misura detentiva.
Sentenza 14 ottobre 2020, n. 28575
Data udienza 14 settembre 2020
Tag – parola chiave: Misure cautelari – Libertà vigilata – Obbligo di dimora presso una struttura sanitaria – Imputato – Uscita – Richiesta al giudice – Necessità – Esclusione – Ratio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente
Dott. ROMANO Michele – Consigliere
Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 09/01/2020 del Tribunale della liberta’ di Napoli,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Cennicola Elisabetta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 09.01.2020 il Tribunale della liberta’ di Napoli ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) avverso il rigetto della richiesta di modifica delle prescrizioni inerenti la misura di sicurezza provvisoria della liberta’ vigilata con obbligo di dimora presso una comunita’ di recupero e di seguire un programma terapeutico, disposta in relazione al reato di atti persecutori ai danni della madre e della figlia.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), deducendo due motivi.
Premesso che il Gip del Tribunale di Avellino ha rigettato la richiesta di modifica delle prescrizioni inerenti la misura di sicurezza della liberta’ vigilata avanzata per l’incompatibilita’ delle prescrizioni imposte con la natura non detentiva della misura di sicurezza, lamenta che tale natura sia elusa dall’imposizione dell’obbligo di non allontanarsi, anche temporaneamente, dalla comunita’ senza la preventiva autorizzazione del giudice o dei sanitari, e dalla impossibilita’ fisica di allontanarsi dalla comunita’, in considerazione dell’ubicazione isolata.
Deduce il vizio di motivazione, non avendo il Tribunale affrontato il profilo del divieto di allontanamento, anche temporaneo, ed avendo ritenuto neutro il profilo dell’impossibilita’ materiale di allontanamento dalla comunita’.
Con un secondo motivo deduce la violazione di legge, sostenendo che il divieto di allontanarsi, anche temporaneamente, costituisce un impedimento assoluto alla liberta’ di movimento, non essendo limitato nelle fasce orarie o condizionato al compimento delle attivita’ terapeutiche, che connota la misura imposta in termini detentivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. E’ consolidato il principio, gia’ affermato da questa Corte, secondo cui, nell’ipotesi di applicazione provvisoria della misura di sicurezza della liberta’ vigilata, il giudice puo’ imporre la prescrizione della residenza temporanea in una comunita’ terapeutica, a condizione che la natura e le modalita’ di esecuzione della stessa non snaturino il carattere non detentivo della misura di sicurezza in atto (Sez. 1, n. 33904 del 22/05/2015, Pepe, Rv. 264604, che ha precisato che la prescrizione di un programma terapeutico residenziale non e’ assimilabile “ex se” ad un ricovero obbligatorio, con sostanziale applicazione di una misura a carattere detentivo); in tal caso, tuttavia, il giudice non puo’ imporre, stante il principio di legalita’, prescrizioni che ne snaturino il carattere non detentivo (Sez. 2, n. 49497 del 11/11/2014, Pratis Pagani, Rv. 260999).
Tali principi sono stati precisati nel senso che e’ legittima la misura di sicurezza della liberta’ vigilata provvisoriamente applicata nei confronti di un soggetto affetto da malattia psichiatrica, che ne prescriva il ricovero in una struttura sanitaria con divieto di allontanamento in determinate fasce orarie e, comunque, per finalita’ incompatibili con il programma terapeutico, trattandosi di prescrizioni funzionali all’esecuzione di tale programma che non snaturano il carattere non detentivo della misura di sicurezza non comportando alcun sacrificio aggiuntivo alla liberta’ di movimento rispetto a quello che inerisce a qualsiasi percorso di cura (Sez. 1, n. 50383 del 12/11/2019, Gherardi, Rv. 277338).
Nel caso in esame, pur avendo legittimamente disposto la misura di sicurezza provvisoria della liberta’ vigilata con le prescrizioni dell’obbligo di dimora presso una comunita’ di recupero e di seguire un programma terapeutico, i giudici di merito hanno previsto, tra le prescrizioni da osservare, il divieto di allontanarsi, anche temporaneamente, dalla comunita’ terapeutica, senza la preventiva autorizzazione del giudice o dei sanitari responsabili; ne’, del resto, il Tribunale della liberta’ ha motivato in ordine alla esclusione di profili detentivi della misura concretamente imposta, limitandosi ad affermare assertivamente che “l’indagato non e’ soggetto ad alcuna limitazione assoluta della sua liberta’ di movimento, potendo uscire dalla comunita’ stessa”.
Tale prescrizione, imposta senza alcun limite, innanzitutto temporale, o comunque finalistico (Sez. 1, n. 50383 del 12/11/2019, Gherardi, Rv. 277338), implica una sostanziale trasfigurazione della liberta’ vigilata in una misura detentiva.
Pertanto, nel chiarire che l’ubicazione della comunita’ terapeutica non influisce sulla natura (detentiva o non) della misura di sicurezza, concernendo un profilo relativo alla eventuale impossibilita’ (recte, difficolta’) di fatto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame sul punto, in relazione alla sostanziale impossibilita’ giuridica (in assenza di specifiche autorizzazioni) di allontanarsi dalla comunita’, con conseguente compressione della liberta’ personale e di movimento.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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