Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 settembre 2022| n. 25968.

Impugnazione proposta da uno dei condannati al risarcimento del danno

Nel giudizio sulla responsabilità civile, l’impugnazione proposta da uno dei condannati al risarcimento del danno, volta a sostenere la responsabilità anche di altro convenuto o una diversa misura della colpa tra i convenuti già condannati, è ammissibile solo ove l’impugnante abbia proposto una tempestiva e rituale domanda di rivalsa, posto che, in difetto, il condannato non ha un interesse ad impugnare, in quanto la condanna non aggrava la sua posizione di debitore dell’intero nei confronti del danneggiato, in ragione del disposto di cui all’articolo 2055 del codice civile, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all’altro debitore.

Ordinanza|2 settembre 2022| n. 25968. Impugnazione proposta da uno dei condannati al risarcimento del danno

Data udienza 26 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Impugnazione proposta da uno dei condannati al risarcimento del danno – Ammissibile in caso di tempestiva domanda di rivalsa dell’impugnante stesso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 38408/2019 proposto da:
(OMISSIS) Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) ((OMISSIS) Spa) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a. in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in qualita’ di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3940/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2022 da PELLECCHIA ANTONELLA.

Impugnazione proposta da uno dei condannati al risarcimento del danno

RILEVATO IN FATTO

che:
1. Nel 2009, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS), ricorsero al Tribunale di Roma chiedendo l’accertamento della natura professionale della neoplasia polmonare che aveva condotto al decesso del loro congiunto e la condanna della (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a. al risarcimento del danno subito dai ricorrenti, iure proprio e iure bereditatis.
Esposero che il loro dante causa aveva lavorato dal 1955 al 1992 in qualita’ di operaio dipendente delle societa’ convenute, occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria degli autobus aziendali, con costante esposizione all’amianto; che nel 2001 gli veniva diagnosticato un adenocarcinoma polmonare che lo portava al decesso nel 2002; che (OMISSIS) e (OMISSIS) non avevano adottato tutte le misure necessarie a tutelare l’integrita’ psicofisica del lavoratore.
Si costitui’ (OMISSIS), deducendo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere stato trasferito il ramo d’azienda riguardante il trasporto su ferro, presso il quale aveva prestato servizio il defunto (OMISSIS), alla societa’ (OMISSIS) S.p.a. (poi (OMISSIS) S.p.a. e infine (OMISSIS) S.p.a.). Nel merito, contesto’ la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Si costitui’ altresi’ (OMISSIS), deducendo in via preliminare la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e nel merito l’infondatezza della domanda.
Il Giudice del lavoro adito dispose la separazione delle cause e la trasmissione degli atti al Tribunale ordinario, ritenuto competente relativamente alle domande proposte dagli attori itire propio.
Istruita la causa mediante escussione testimoniale e acquisizione della c.t.u. medico legale espletata nell’ambito del processo del lavoro, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 14578/2016, condanno’ (OMISSIS) a risarcire il danno patito dagli attori a causa del decesso del loro congiunto, determinato dalla patologia contratta per l’esposizione alle fibre d’amianto nell’esercizio delle mansioni affidategli dal datore di lavoro.
2. La pronuncia e’ stata confermata dalla Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 4483/2019, depositata il 12 giugno 2019.
Per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che (OMISSIS) fosse priva di interesse ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di (OMISSIS), non avendo chiesto l’accertamento della responsabilita’ di quest’ultima societa’ e l’esclusione della propria. Secondo la Corte, dall’eventuale accertamento della responsabilita’ solidale di (OMISSIS) sarebbe potuto derivare per (OMISSIS) solo un vantaggio di fatto e non un interesse tutelabile in giudizio.
Inoltre, la Corte ha osservato che (OMISSIS) non aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto responsabile la stessa societa’ in applicazione dell’articolo 2087 c.c. e a prescindere dalla normativa intervenuta nel 1991, per non aver adottato le misure generiche di prudenza e diligenza e tutte le cautele necessarie, secondo norme tecniche e di esperienza, a tutelare l’integrita’ fisica del lavoratore, ne’ nella parte in cui aveva affermato che (OMISSIS) non aveva neppure provato di aver adottato le misure di prevenzione minime previste gia’ dalla legislazione vigente all’epoca, tra cui il Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articolo 21.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, (OMISSIS) S.p.a..
Resistono con separati controricorso (OMISSIS) S.p.a. e gli eredi (OMISSIS).
Tutte le parti hanno depositato memoria.

Impugnazione proposta da uno dei condannati al risarcimento del danno

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:
4.1. Con il primo motivo, la societa’ ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio.
(OMISSIS) avrebbe provato documentalmente che l’ambiente lavorativo del (OMISSIS) non era nocivo.
In particolare, dalla relazione tecnica della Contarp del 12/10/2000 allegata alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado emergerebbe che la concentrazione di fibre d’amianto nel deposito ferroviario dove lavorava il (OMISSIS) era di gran lunga al di sotto delle soglie minime di rischio previste dalla L. n. 257 del 1992.
Inoltre, la ctu medico-legale depositata in appello da (OMISSIS) evidenziava l’assenza collegamento eziologico certo tra il decesso e la patologia tumorale e la circostanza che il (OMISSIS) fosse stato un accanito fumatore per oltre trent’anni.
Pertanto, la Corte territoriale, in considerazione della documentazione Contarp e dell’attivita’ tabagica del lavoratore, avrebbe dovuto concludere per l’insussistenza della responsabilita’ eziologica certa di (OMISSIS) nella produzione dell’evento lesivo, o quantomeno accertare il concorso del fattore tabagismo.
4.2. Con il secondo motivo, (OMISSIS) censura la violazione degli articoli 2112 e 2506 bis c.c..
Non risulta comprensibile il motivo per cui l'(OMISSIS) – seppure responsabile degli ultimi due anni di servizio del (OMISSIS) – non avrebbe avuto interesse giuridico all’accertamento della responsabilita’ solidale di (OMISSIS), che le avrebbe consentito comunque di rivalersi nei confronti di quest’ultimo per la quota di responsabilita’ a suo carico.
Il consorzio (OMISSIS) ( (OMISSIS) S.p.a.) che aveva ceduto il ramo d’azienda ad (OMISSIS) – era solidalmente responsabile ai sensi dell’articolo 2112 c.c. con la cessionaria (OMISSIS) per i crediti che il lavoratore aveva al tempo della cessazione del servizio. Il Consorzio si ero. successivamente scisso in (OMISSIS) S.p.A. (futura (OMISSIS)) e (OMISSIS) S.p.A. (quest’ultima successivamente incorporata da (OMISSIS)).
Poiche’ non poteva ritenersi che al momento della scissione (OMISSIS) si fosse accollata anche la quota parte di (OMISSIS) dei debiti futuri non prevedibili, la Corte – a livello di rapporti interni tra condebitori solidali – avrebbe dovuto accertare la responsabilita’ di (OMISSIS) solo per la quota parte di competenza di (OMISSIS).
Inoltre, vi sarebbe responsabilita’ solidale tra (OMISSIS) e (OMISSIS) anche ai sensi dell’articolo 2506 bis c.c., comma 3, in base al quale, in ipotesi di trasferimento dell’intero patrimonio della societa’ scissa, del passivo rispondono in solido le societa’ beneficiarie quando, come sarebbe nel caso di specie, la destinazione del passivo non sia desumibile dal progetto di scissione.
4.3. Con il terzo motivo, si censura la nullita’ della sentenza e la conseguente violazione dell’articolo 111 Cost., comma 7, per l’impossibilita’ di individuare l’effettiva ratio decidendi della sentenza in merito al rigetto del primo motivo di appello (con cui si censurava la pronuncia di carenza di legittimazione di (OMISSIS)), nonche’ per non aver la Corte d’appello motivato in ordine alla relazione tecnica Contarp e quindi in ordine alla mancanza di nocivita’ dell’ambiente lavorativo del (OMISSIS).
4.4. Rileva infine la ricorrente che, nell’ambito del giudizio instaurato dinanzi al Giudice del Lavoro, la Corte di Appello si era. espressa a favore di tac, evidenziando che gli esiti della relazione medico legale d’ufficio escludevano che il decesso del (OMISSIS) fosse dipeso da un adenocarcinoma contratto nell’ambiente di lavoro insalubre.
5.1. Il primo motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto la ricorrente non trascrive integralmente i passaggi del documento da cui emergerebbe la mancanza di nocivita’ dell’ambiente lavorativo del (OMISSIS) ne’ quelli della relazione tecnica medico-legale che consentirebbero di escludere il nesso di causalita’ tra l’esposizione all’amianto e il decesso.
Peraltro, questa Corte, con l’ordinanza n. 30526 del 28 ottobre 2021, ha cassato la sentenza della Corte d’appello richiamata da (OMISSIS) che aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta dagli eredi (OMISSIS) dinanzi al Giudice del Lavoro, evidenziando che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di secondo grado, la ctu medico legale avrebbe in realta’ concluso nel senso di “un esplicito ed inequivoco riconoscimento di “alta probabilita’” del rapporto causale tra esposizione ad asbesto e neoplasia per quanto attiene alla causa di morte del sig. (OMISSIS)”.
Da cio’ discende pure l’infondatezza del motivo in esame. 5.2. Il secondo motivo di ricorso e’ infondato.
Nel giudizio sulla responsabilita’ civile, l’impugnazione proposta da uno dei condannati al risarcimento del danno, volta a sostenere la responsabilita’ anche di altro convenuto o una diversa misura della colpa tra i convenuti gia’ condannati, e’ ammissibile solo ove l’impugnante abbia proposto una tempestiva e rituale domanda di rivalsa, posto che, in difetto, il condannato non ha un interesse ad impugnare, in quanto la condanna non aggrava la sua posizione di debitore dell’intero nei confronti del danneggiato, in ragione del disposto di cui all’articolo 2055 c.c., ne’ pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all’altro debitore. (Cass. civ., Sez. III, 15/01/2020, n. 542; Cass. civ., Sez. III, Ord., 21/08/2018, n. 20849; Cass. civ. Sez. III, 27/10/2015, n. 21774; Cass. 22606/2006).
5.3. L’infondatezza dei motivi che precedono comporta il rigetto del terzo motivo, non essendo riscontrabili i vizi di motivazione lamentati dalla societa’ ricorrente.
6. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
7. Infine, poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (e mancando la possibilita’ di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ in favore di ciascun controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.200 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo 13.

 

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