Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 12 luglio 2019, n. 4898.
La massima estrapolata:
Nell’ambito delle Forze militari e di polizia il provvedimento che dispone la misura espulsiva è espressione di una discrezionalità amministrativa particolarmente lata, nell’esercizio della quale spetta all’Amministrazione valutare se, indipendentemente dai precedenti di carriera e dalla condotta successiva dell’interessato come pure dalla risonanza pubblica del fatto, gli addebiti accertati consentano o no la prosecuzione del rapporto fiduciario con il dipendente sanzionato.
Sentenza 12 luglio 2019, n. 4898
Data udienza 4 luglio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4863 del 2019, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore; ed altri, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione I, -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e dei Carabinieri – Comando unità mobili e specializzate Palidoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti l’avvocato Ma. Ma. e l’avvocato dello Stato Vi. Ce.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. In data 21 febbraio 2018, nel corso di un controllo inteso alla repressione dei reati in materia di sostanza stupefacenti, il signor -OMISSIS-, -OMISSIS- dell’Arma del carabinieri, è stato fermato mentre con la propria auto accompagnava un altro militare sorpreso ad acquistare due involucri contenenti cocaina.
2. In pari data egli è stato sottoposto a drug test mediante l’esame di un campione biologico (pelo pubico), all’esito del quale è risultato positivo all’assunzione dello stupefacente approssimativamente nel semestre precedente per un dosaggio di 3,8 ng/mg rispetto a un valore limite di 0,5 ng/mg.
3. Al termine del procedimento disciplinare, subito dopo avviato, gli è stata inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione con cessazione dal servizio permanente e iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari dell’Esercito senza alcun grado.
4. L’interessato ha impugnato il provvedimento espulsivo con domanda cautelare, deducendo:
– l’inattendibilità dell’accertamento dell’Amministrazione: a) per l’incertezza delle indicazioni offerte circa il periodo di assunzione della sostanza stupefacente; a questo fine ha prodotto i risultati di accertamenti difensivi svolti presso strutture pubbliche; b) per la mancata allegazione della ‘catena di custodià del campione prelevato, che sarebbe perciò privo di valore medico-legale;
– l’irragionevolezza e la sproporzione della sanzione, anche in considerazione di un uso dello stupefacente, al più, solo occasionale.
5. Con la sentenza -OMISSIS-, il Tribunale ammnistrativo regionale per la Puglia, sez. I, ha respinto il ricorso, compensando fra le parti le spese di lite.
6. Il Tribunale regionale ha ritenuto che:
– l’esame del pelo pubico potrebbe essere meno preciso di quello del capello circa l’individuazione del periodo di assunzione, ma la dimostrerebbe comunque come avvenuta; gli esami cui il ricorrente si è autonomamente sottoposto nel mese di aprile escluderebbero verosimilmente l’assunzione nei tre mesi precedenti, ma non anche in un momento anteriore;
– quanto alla denunciata mancanza di allegazione della ‘catena di custodià del campione biologico, la contestazione sarebbe irrilevante in quanto solo teorica e formale, anche perché, dopo l’accertamento sul campione prelevato, il ricorrente non avrebbe chiesto una tempestiva controanalisi;
– alla luce del contrasto della condotta sanzionata con i compiti istituzionali dell’Arma, sarebbe infondata la censura sul carattere non proporzionato della rimozione.
7. L’interessato ha interposto appello, con domanda cautelare, avverso la sentenza impugnata:
– sostenendo in primo luogo la nullità della decisione per violazione del contraddittorio, perché non risulterebbe a verbale l’avviso dato alle parti circa la definizione del giudizio in forma semplificata e la materia avrebbe richiesto un’istruttoria più completa, anche tenuto conto dalla “sfilza di documenti” prodotti dall’Amministrazione a ridosso della camera di consiglio in cui la domanda cautelare è stata trattata;
– reiterando poi i motivi proposti in primo grado (inattendibilità dell’accertamento in sé e mancata allegazione della ‘catena di custodià del reperto; irragionevolezza della sanzione inflitta anche alla luce dell’uso semmai occasionale dello stupefacente);
– chiedendo infine istruttoria con richiesta di chiarimenti all’Amministrazione e verificazione.
8. L’Amministrazione della difesa si è costituita per resistere all’appello.
9. Alla camera di consiglio del 4 luglio 2019, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
10. Nella sussistenza dei requisiti di legge e avendone dato notizia alle parti presenti in camera di consiglio, il Collegio ritiene di potere definire l’incidente cautelare nel merito con una sentenza in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.
11. E’ preliminare l’esame del motivo con cui è lamentata la nullità della sentenza di primo grado.
11.1. Tale censura è infondata.
11.2. E’ ben vero che il verbale di udienza, rinvenibile sulla piattaforma del sistema informatico della giustizia amministrativa, non dà notizia dell’avvenuta comunicazione alle parti dell’avviso previsto dall’art. 60 c.p.a.
Come ha rilevato anche di recente questo Consiglio di Stato (sez. VI, 20 aprile 2018, n. 2405), questo costituisce un adempimento essenziale a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, che non può essere supplito da una generica comunicazione data all’inizio della chiamata delle cause.
11.3. Tuttavia, nel caso specie, la sentenza di primo grado dà atto dell’avviso circa la possibilità di una decisione della causa nel merito. Non essendo contestata la corrispondenza al vero di questa affermazione, ciò esclude il vizio denunziato dall’appellante, il quale si duole non dell’assenza dell’avviso stesso, ma della mancata menzione nel processo verbale della camera di consiglio.
11.4. Anche alla luce dell’evidente difformità fra il tenore dell’art. 60 e quello dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che solo richiede specificamente la menzione a verbale, quella denunciata risulta essere una irregolarità meramente formale e non viziante, dato che nessun interesse sostanziale delle parti (integrità del contradditorio, diritto di difesa) è stato leso.
11.5. La valutazione circa la completezza dell’istruttoria spetta esclusivamente al Collegio, non risulta che il ricorrente abbia chiesto rinvio o inteso proporre motivi aggiunti, i documenti depositati dall’Amministrazione una settimana prima della camera di consiglio non spostano in realtà i termini della controversia.
11.6. Il primo motivo dell’appello va perciò respinto.
12. E’ infondata anche la seconda censura.
12.1. Da un lato, come ha correttamente rilevato il TAR, la mancata allegazione in referto della ‘catena di custodià non comporta un concreto vizio procedurale e si risolve in una doglianza meramente teorica e formale, anche perché il ricorrente non ha chiesto tempestivamente la controanalisi sul campione B (è censurata l’assenza delle indicazioni relative) ma solo qualche tempo dopo (il 29 marzo 2018) ha intempestivamente domandato all’Amministrazione un nuovo accertamento.
12.2. Dall’altro, l’accertamento dell’Amministrazione non può essere contestato con i diversi esiti delle prove cui l’appellante si è sottoposto autonomamente, dal momento che non ha avuto replica l’affermazione contenuta nel referto dell’analisi tossicologica secondo cui l’accertamento è da considerare positivo per un periodo di circa sei mesi anteriore alla data di prelievo del campione biologico, mentre l’intervallo di tempo rilevante secondo gli esami successivi non supera i tre mesi e mezzo.
13. Infondato è anche il terzo motivo.
13.1. Per costante giurisprudenza, al cui indirizzo occorre dare continuità, specie nell’ambito delle Forze militari e di polizia il provvedimento che dispone la misura espulsiva è espressione di una discrezionalità amministrativa particolarmente lata, nell’esercizio della quale spetta all’Amministrazione valutare se – indipendentemente dai precedenti di carriera e dalla condotta successiva dell’interessato come pure dalla risonanza pubblica del fatto – gli addebiti accertati consentano o no la prosecuzione del rapporto fiduciario con il dipendente sanzionato. Questo giudizio può essere sindacato dal GA solo per manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali; circostanze queste che nella fattispecie non è dato riscontrare, anche perché la condotta contestata e descritta nel provvedimento impugnato è particolarmente qualificata per essere stata posta in essere in immediato contrasto con le funzioni dell’Arma di appartenenza, rivestite dall’appellante (Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 2011, n. 6096 e n. 6099; sez. IV, 15 marzo 2012, n. 1452; sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 123; sez. IV, 31 agosto 2016, n. 3736; sez. IV, 31 luglio 2017, n. 3813; sez. IV, 9 novembre 2017, n. 5173).
13.2. Quanto alla dedotta occasionalità dell’episodio, non vi sono ragioni perché il Collegio debba modificare l’orientamento già espresso, secondo cui l’accertamento anche di un singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti, per la sua intrinseca gravità, rende legittimo l’allontanamento del militare risultato positivo al test diagnostico (Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 470; sez. IV, 23 marzo 2016, n. 9066).
13.3. A tali rilievi nulla potrebbe aggiungere l’istruttoria sollecitata dall’appellante, la cui richiesta è dunque da respingere.
14. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e va perciò respinto, con conferma della sentenza impugnata.
15. Apprezzate le circostanze, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunziando sull’appello n. 4863, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa fra le parti le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato, incarica la segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Giuseppe Castiglia – Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere
Giuseppa Carluccio – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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