Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 febbraio 2023| n. 3524.
Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale
Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione, attesa l’esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante. In altri termini, non è vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte – anche se impugnata dall’avversario e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale – qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte d’appello, nel rigettare il reclamo proposto dal ricorrente, socio unico di una società a responsabilità limitata, contro la sentenza di fallimento, emessa all’esito di istruttoria prefallimentare in cui la società fallenda non aveva svolto difese, aveva ritenuto infondata l’eccezione preliminare del reclamante, di nullità della sentenza per inesistenza del decreto telematico di convocazione della società medesima, rilevando che le verifiche demandate dalla curatela ad un esperto informatico avevano consentito di accertare che l’atto non risultava affetto da alcuna irregolarità nell’apposizione della firma digitale da parte del giudice delegato, né era stato modificato o danneggiato dopo la sottoscrizione; nella circostanza, osserva l’ordinanza in esame, la corte territoriale, dopo aver dato atto che l’esistenza di una valida firma digitale era stata contestata dal reclamante sulla base dei risultati ottenuti da tre diversi software di controllo reperiti in rete, si era limitata a riportare, testualmente, il contenuto delle conclusioni del tecnico incaricato dal curatore del fallimento in ordine alla verifica della validità della firma digitale apposta sul decreto ed alla mancanza di successive manomissioni del file, omettendo di spiegare in alcun modo il motivo per il quale aveva ritenuto di aderire alla stessa, né si era preoccupata di chiarire da quali elementi di fatto, idonei a superare le specifiche contestazioni mosse dal reclamante, tali conclusioni erano state tratte). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 dicembre 2011, n. 26550; Cassazione, sezione civile II, sentenza 11 ottobre 2001, n. 12411; Cassazione, sezione civile II, sentenza 10 febbraio 1987, n. 1416; Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 settembre 1980, n. 5286).
Ordinanza|6 febbraio 2023| n. 3524. Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale
Data udienza 13 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2915-2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO di (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS) e PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d’APPELLO di GENOVA;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 112-2019 depositata il 21/11/2019;
Consigliere Alberto Pazzi.
Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Genova rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS), socio unico di (OMISSIS) s.r.l., contro la sentenza del Tribunale di Genova dichiarativa del fallimento della societa’, emessa all’esito di istruttoria prefallimentare in cui la fallenda non aveva svolto difese. La corte del merito riteneva infondata l’eccezione preliminare del reclamante, di nullita’ della sentenza per inesistenza del decreto telematico di convocazione della societa’, rilevando che le verifiche demandate dalla curatela ad un esperto informatico avevano consentito di accertare che l’atto non risultava affetto da alcuna irregolarita’ nell’apposizione della firma digitale da parte del giudice delegato, ne’ era stato modificato o danneggiato dopo la sottoscrizione.
Osservava, inoltre, che gli asseriti vizi della firma apposta sull’atto, di cui non era stata (OMISSIS)stata la paternita’, non avevano impedito il raggiungimento dello scopo, posto che lo stesso era stato ritualmente notificato dalla cancelleria, ex l. fall., articolo 15 all’indirizzo di posta elettronica certificata della compagine fallita.
Ravvisava, inoltre, sufficienti elementi dimostrativi del fatto che (OMISSIS) s.r.l. si trovasse in una situazione di insolvenza.
3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 21 novembre 2019, ha proposto ricorso (OMISSIS), nella qualita’ sopra indicata, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l..
Gli intimati (OMISSIS) e Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Genova non hanno svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..
Considerato che:
4. Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “nullita’ della sentenza per omessa ed inesistente motivazione in ordine al primo motivo di reclamo concernente l’insussistenza della firma digitale sul decreto di convocazione all’udienza prefallimentare svoltasi il 19 luglio 2019 avanti al Tribunale di Genova”, assume che la motivazione con cui la corte distrettuale ha disatteso il primo motivo di reclamo (per mezzo del quale era stata eccepita l’inesistenza di una firma digitale all’interno del decreto di convocazione delle parti all’udienza prefallimentare) abbia carattere meramente apparente, dato che la corte di merito si e’ supinamente adagiata sulla posizione della curatela fallimentare senza fornire, attraverso una propria spiegazione, la benche’ minima prova di aver preso in considerazione le argomentazioni e gli elementi istruttori offerti dal reclamante.
Peraltro, la presentazione di un motivo di impugnazione con cui si sosteneva la mancanza di una firma digitale sul decreto di convocazione comportava la contestazione non solo della paternita’ dell’atto, non riconducibile al magistrato che lo aveva sottoscritto, ma anche dell’esistenza della sua notifica, in ragione dell’inesistenza dell’oggetto stesso di una simile attivita’.
5. Il motivo e’ fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il giudice del merito puo’ porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purche’ fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione, attesa l’esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante (Cass. 26550 del 2011, Cass. 12411 del 2001, Cass. 1416 del 1987). Non e’ dunque vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte – anche se impugnata dall’avversario e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale – qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. 5286 del 1980).
Nel caso di specie la Corte di merito, dopo aver dato atto che l’esistenza di una valida firma digitale era stata contestata dal reclamante sulla base dei risultati ottenuti da tre diversi software di controllo reperiti in rete, si e’ limitata a riportare, testualmente, il contenuto delle conclusioni del tecnico incaricato dal curatore del fallimento in ordine alla verifica della validita’ della firma digitale apposta sul decreto e alla mancanza di successive manomissioni del file, ma non ha spiegato in alcun modo perche’ ha ritenuto di aderire alla stessa (non valendo a tale scopo l’indicazione del solo fatto che il tecnico nominato era un esperto ingegnere informatico, poiche’ questa circostanza, in se’, non era certo sufficiente a dare per scontata la correttezza delle sue valutazioni), ne’ si e’ preoccupata di chiarire da quali elementi di fatto, idonei a superare le specifiche contestazioni mosse dal reclamante, dette conclusioni erano state tratte.
Risulta poi errato il rilievo dell’avvenuto raggiungimento dello scopo dell’atto, non solo perche’ un decreto privo di valida firma e’ inesistente e non nullo (Cass. 1275-2011), con la conseguente impossibilita’ di applicare la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex articolo 156, comma 3, c.p.c. (Cass. 31085-2022), ma anche perche’ lo scopo non e’ stato affatto raggiunto, dato che la societa’ debitrice non si era costituita nel procedimento prefallimentare.
6. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso, concernente il merito della controversia.
La sentenza impugnata andra’ dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterra’ ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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