Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 15714.
È assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria anche se il relativo prezzo sia stato destinato in parte al pagamento di debiti scaduti
È assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell’articolo 2901 del codice civile, l’alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza di per sé sola escludere la sussistenza dell’evento di danno, dovendosi comunque vagliare da parte del giudice di merito l’eventuale (in)sufficienza del residuo patrimonio del debitore a garantire le ragioni creditorie.
Ordinanza|| n. 15714. È assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria anche se il relativo prezzo sia stato destinato in parte al pagamento di debiti scaduti
Data udienza 20 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Tutela dei creditori – Revocatoria – Crediti bancari – Cessione in blocco – Titolarità del credito – Dimostrazione – Produzione dell’avviso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale – Sufficienza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. TASSONE Stefania – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20290/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) ((OMISSIS)) e (OMISSIS) ((OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., quale mandataria di (OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di LECCE n. 282/2020 depositata il 05/03/2020.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 20/04/2023, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione la (OMISSIS) S.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi (OMISSIS), quale fideiussore, con riferimento a un rapporto di conto corrente originariamente acceso con la (OMISSIS) S.p.a. in favore della (OMISSIS) S.r.l., quale debitore garantito, per sentire dichiarare la nullita’ e l’inefficacia ai sensi dell’articolo 1414 c.c., o, in subordine l’inefficacia, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., dell’atto di vendita di un appartamento per civile abitazione, sito in (OMISSIS), con annessi cantina e box per autovettura, in favore di (OMISSIS).
Il Tribunale di Brindisi, nel contraddittorio delle parti, rigettava la domanda.
La sentenza era impugnata dalla (OMISSIS) S.r.l., gia’ (OMISSIS) S.p.a..
La Corte d’Appello di Lecce, nel ricostituito contraddittorio con (OMISSIS) e (OMISSIS), con sentenza n. 282 del 5/03/2020, accoglieva l’appello proposto e per l’effetto dichiarava l’inefficacia nei confronti dell’appellante dell’atto di compravendita dell’immobile sito in (OMISSIS).
Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a due motivi di ricorso, (OMISSIS).
Resiste con controricorso la (OMISSIS) S.r.l., subentrata all’ (OMISSIS) S.r.l., gia’ (OMISSIS) S.r.l., cessionaria del credito contestato.
(OMISSIS), parte delle precedenti fasi del giudizio, e’ rimasta intimata.
La causa e’ stata chiamata all’adunanza camerale del 20/04/2023, per la quale il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni e non risulta il deposito di memorie di parte.
Il collegio riservava deposito della motivazione nel termine di cui all’articolo 380 bis.1 c.p.c., comma 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti.
Il primo motivo pone censura ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 58, articoli 2901, 2697, 1260 e 1264 c.c. nonche’ dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articolo 118 disp. att. c.p.c., comma 1 e articolo 111 Cost. per nullita’ della sentenza, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, laddove la Corte d’Appello ha omesso di esaminare il contenuto della pubblicazione della cessione dei crediti in blocco.
Il secondo mezzo deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c., comma 3, e, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 118 disp. att. c.p.c., comma 1 e dell’articolo 111 Cost., per nullita’ della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, laddove la Corte d’Appello ha omesso di esaminare l’obbligazione assunta dall’odierno ricorrente riguardo la cd. “convenzione privata ed atto di transazione” con la quale si procedeva all’eliminazione e (o) all’estinzione delle obbligazioni esistenti alla data della transazione medesima.
In ordine al primo motivo, che si incentra sulla ritenuta adeguatezza, da parte della sola Corte d’appello, della documentazione depositata in primo e secondo grado dall’ (OMISSIS) S.r.l., e quindi dall’ (OMISSIS) S.r.l., a comprovare che il credito della (OMISSIS) S.p.a. nei confronti del (OMISSIS) era stato oggetto di cessione, deve ribadirsi l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 4277 del 10/02/2023 Rv. 666807 – 02 e in precedenza Cass. n. 31188 del 29/12/2017 Rv. 646585 – 01) nel senso che: “In caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca Decreto Legislativo n. 385 del 1993, ex articolo 58 la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” e’ sufficiente a dimostrare la titolarita’ del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorche’ gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneita’ asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimita’ in mancanza dei presupposti di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5″.
La Corte territoriale ha, nel caso di specie, ritenuto che il credito nei confronti della (OMISSIS) S.r.l. rientrasse nella categoria dei crediti contestati e che la cessione comprendesse, ai sensi dell’articolo 58 t.u.b., anche la fideiussione, in quanto la detta norma richiama i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo e da chiunque prestati e comunque esistenti.
L’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale in ordine all’effettiva cessione del credito, garantito da (OMISSIS), da parte di (OMISSIS) S.p.a. all’ (OMISSIS) S.p.a., poi (OMISSIS) S.r.l., e quindi alla (OMISSIS) S.r.l., non e’ adeguatamente inciso dalla generica censura della difesa del ricorrente, potendosi, pertanto, ritenere legittimata la cessionaria all’esperimento dell’azione revocatoria nei confronti del (OMISSIS), quale originario fideiussore del debito nei confronti della (OMISSIS) S.p.a. con riferimento alla (OMISSIS) S.r.l..
Il primo motivo di ricorso e’, pertanto, rigettato.
Il secondo motivo di ricorso, concernente l’omesso esame della convenzione a mezzo della quale (OMISSIS) si impegnava a rimborsare alla sua ex compagna (OMISSIS) la somma da questa spesa per l’acquisito di un immobile in comune, in vista del futuro, e poi non intervenuto, matrimonio, e’ del pari infondato.
La Corte territoriale ha ampiamente motivato sul punto, affermando che detta convenzione, in quanto priva di un riferimento temporale specifico, non poteva essere assunta a elemento giustificativo dell’esistenza di un debito scaduto, evidenziando, di contro, come l’obbligo di rimborso della somma mutuata in favore della (OMISSIS) fosse stato assunto contestualmente all’atto di vendita dell’immobile assoggettato a revocatoria.
Deve, per mera completezza espositiva, affermarsi che, secondo le piu’ recenti pronunce di questa Corte, alle quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuita’ (Cass. n. 2552 del 27/01/2023 Rv. 666543 – 01) e’ assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., l’alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza di per se’ sola escludere la sussistenza dell’evento di danno, dovendosi comunque vagliare da parte del giudice di merito l’eventuale (in)sufficienza del residuo patrimonio del debitore a garantire le ragioni creditorie.
La Corte d’appello di Lecce ha, inoltre, compiutamente motivato sulla conoscenza in capo all’acquirente (OMISSIS) del pregiudizio che veniva arrecato alle ragioni dei creditori, evidenziando che l’immobile da ella acquistato era l’unico cespite immobiliare di (OMISSIS), e che ella, in quanto coniuge di (OMISSIS), fratello dell’alienante, poteva ben essere a conoscenza della situazione di crisi in cui si trovava la societa’ (OMISSIS) s.r.l., garantita dalla fideiussione prestata dal (OMISSIS).
Il secondo motivo e’, pertanto, infondato.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite di questa fase di legittimita’ seguono la soccombenza del ricorrente e, valutata l’attivita’ processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate, come in dispositivo, in favore della controricorrente.
Nulla per le spese nei confronti di (OMISSIS), rimasta intimata.
Il rigetto del ricorso comporta che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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