Divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|10 gennaio 2022| n. 358.

Divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva.

In tema di divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva nel caso di condanna per un reato ostativo, il rinvio dell’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. ai delitti di cui all’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è volto soltanto ad individuare i reati per i quali la sospensione non può essere disposta, senza recepire anche i presupposti previsti dal predetto art. 4-bis per l’accesso ai benefici penitenziari, con conseguente irrilevanza della declaratoria di parziale incostituzionalità di quest’ultima norma per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019.

Sentenza|10 gennaio 2022| n. 358. Divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva

Data udienza 7 ottobre 2021

Integrale

Tag – parola: Esecuzione – Incidente di esecuzione – Richiesta sospensione pena residua ex art. 656, comma 5, c.p.p. – Reati ostativi ex art. 4 bis, Ord. pen.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. MOROSINI E. M. – rel. Consigliere

Dott. MAURO Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 10/11/2020 della CORTE di ASSISE di APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Seccia Domenico, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

Divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato la Corte di Assise di appello di Catanzaro, pronunciandosi quale giudice di rinvio, nell’incidente di esecuzione promosso da (OMISSIS), ha respinto la richiesta del condannato volta ad ottenere la sospensione ex articolo 656 c.p.p., comma 5, della esecuzione della pena residua, da espiare in forza delle seguenti sentenze:
1) sentenza emessa in data 15.12.2008 dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro (per i reati di cui agli articoli 110, 112, 575 c.p., articolo 576 c.p., nn. 1 e 2, articolo 577 c.p., n. 3; articolo 110 c.p., articolo 61 c.p., n. 2, L. n. 497 del 1994, articoli 10, 12 e 14; articoli 110, 112 c.p., articolo 61 c.p., n. 2, articolo 648 c.p., applicata per tutti la circostanza attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 8 e dunque ritenuta “in fatto” la correlativa circostanza aggravate di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 7;
2) sentenza emessa in data 13.6.2013 dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro (per i reati di cui agli articoli 110, 56, 575 c.p., articolo 576 c.p., n. 1, articolo 577 c.p., nn. 3 e 4; articoli 81, 110 c.p., L. n. 497 del 1974, articoli 10, 12 e 14, L. n. 110 del 1975, articolo 23; articoli 110, 575 c.p., articolo 576 c.p., n. 1, articolo 577 c.p., nn. 3 e 4; articoli 81, 110 c.p., L. n. 497 del 1974, articoli 10, 12 e 14, L. n. 110 del 1975, articolo 23; articoli 110, 112 c.p., articolo 61 c.p., n. 2, articolo 648 c.p., tutti aggravati L. n. 203 del 1991, ex articolo 7 riconosciuta la circostanza attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 8).
La decisione ha dato seguito alla sentenza (n. 35659 del 05/03/2019) con la quale la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale distrettuale, aveva annullato la pregressa ordinanza favorevole al condannato.
Il giudice di rinvio ha ritenuto che venissero in rilievo reati c.d. ostativi, perche’ aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, articolo 7 in relazione ai quali non e’ consentita la sospensione dell’esecuzione, secondo la previsione dell’articolo 656 c.p.p., comma 9, nella parte in cui richiama i condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis ord. pen..
2. Avverso il provvedimento ricorre (OMISSIS), tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale, premesso che la pena ancora da espiare e’ pari ad anni due, mesi dieci e giorni sette di reclusione, denuncia violazione di legge.

 

Divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva

Sostiene il ricorrente:
– che il reato piu’ grave, individuato nell’omicidio di cui alla sentenza sub 1, non e’ aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, articolo 7 e dunque non ricorre la causa ostativa di cui all’articolo 656 c.p.p., comma 9;
– che la pena per i reati ostativi di cui alla sentenza sub 2 e’ stata integralmente espiata;
– che, in ogni caso, il divieto di applicazione delle misure alternative alla detenzione per i reati c.d. ostativi trova una deroga nell’ipotesi in cui, a mente dell’articolo 4-bis, ord. pen., il condannato abbia collaborato con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter ord. pen., o abbia reciso i legami con la criminalita’ organizzata;
– che i casi di deroga sono stati ampliati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019 che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4-bis, comma 1, nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all’articolo 416-bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter medesimo ord. pen., allorche’ siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualita’ di collegamenti con la criminalita’ organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

 

Divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
2. Il ricorrente, per un verso, pretende di applicare principi di diritto opposti a quelli dettati dalla sentenza rescindente e vincolanti per il giudice di rinvio a norma dell’articolo 627 c.p.p., comma 3, per altro verso, invoca una pronuncia di illegittimita’ costituzionale non pertinente.
3. Con la sentenza n. 35659 del 05/03/2019, la prima sezione penale della Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza della Corte di Assise di appello di Catanzaro che aveva accolto l’incidente di esecuzione del condannato.
Il giudice di legittimita’ ha posto in evidenza come il giudice dell’esecuzione fosse incorso nei seguenti errori di diritto:
a. aver omesso di riconoscere, nel processo definito con la sentenza 15 dicembre 2008, la sussistenza, di fatto, dell’aggravante L. n. 203 del 1991, ex articolo 7 (non formalmente contestata, ma implicitamente desumibile dall’applicazione dell’attenuante L. n. 203 del 1991, ex articolo 8), e, dunque, di evidenziare la natura ostativa di tutti i reati giudicati;
b. aver “neutralizzato”, in entrambe le sentenze in esecuzione, la citata aggravante, per effetto del riconoscimento dell’attenuante della dissociazione L. n. 203 del 1991, ex articolo 8;
c. aver riconosciuto natura ostativa, ai sensi dell’articolo 4-bis ord. pen., ai soli delitti di omicidio e di tentato omicidio, con effetto sulla correttezza del calcolo della pena gia’ espiata per i reati ritenuti ostativi;
d) aver affermato che il condannato poteva accedere alle misure alternative alla detenzione nella sua qualita’ di collaboratore di giustizia, ai sensi dell’articolo 58-ter ord. pen..
4. Il giudice di rinvio ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto dettati dalla sentenza rescindente.
Ha ritenuto che, in presenza di reati c.d. ostativi (perche’ ricompresi nel catalogo dell’articolo 4-bis ord. pen. trattandosi di reati commessi con metodo mafioso o al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni di tipo mafioso) il Pubblico ministero non avesse il potere di sospendere l’esecuzione ex articolo 656 c.p., comma 5, in ragione del divieto stabilito dal successivo comma 9.

 

Divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva

4.1. La decisione e’ conforme al quadro normativo di riferimento e ai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimita’.
4.1.1. L’articolo 656 c.p.p., da un lato, al comma 5, impone al Pubblico ministero di sospendere l’esecuzione della pena detentiva qualora essa, anche se costituente residuo di maggior pena, non sia superiore ordinariamente a tre anni, (salvi limiti superiori per casi particolari), dall’altro lato, al comma 9, lettera a), stabilisce che detta sospensione non possa operare nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis ord. pen..
4.1.2. E’ sorto il problema di determinare la portata del rinvio disposto dall’articolo 656 c.p.p., comma 9, ai delitti di cui all’articolo 4-bis ord. pen. (cfr. sul tema la relazione del massimario n. 47 del 2020).
In astratto si sono prospettate due alternative: riferire il rinvio ai meri titoli di reato indicati dall’articolo 4-bis ord. pen.; estendere il rinvio all’intera disciplina della ostativita’ c.d. penitenziaria.
Accedendo alla prima alternativa, la ostativita’ c.d. “esecutiva” risulterebbe sganciata da quella c.d. “penitenziaria” e quindi opererebbe per il solo fatto che la sentenza di condanna concerna un titolo di reato rientrante nel novero dell’articolo 4-bis ord. pen..
Optando per la seconda soluzione, l’ostativita’ c.d. “esecutiva” recepirebbe le regole di quella c.d. “penitenziaria” e quindi potrebbe essere superata in presenza di quelle ipotesi che, a termini dell’articolo 4-bis ord. pen., consentono l’accesso ai benefici.
4.1.3 La giurisprudenza di legittimita’ si e’ decisamente schierata a favore della prima opzione: il rinvio dell’articolo 656 c.p.p., comma 1, lettera a), ai delitti di cui all’articolo 4-bis ord. pen. e’ limitato al mero richiamo delle previsioni di legge contemplanti i reati ostativi, senza estendersi a condizioni e presupposti necessari – internamente alla disciplina penitenziaria – per superare l’ostativita’ “penitenziaria”, ossia quella all’accesso ai benefici (Sez. 1, n. 27354 del 17/05/2019, D., Rv. 276490; Sez. 1, n. 16741 del 02/04/2008, Russo, Rv. 240128; Sez. 1, n. 8978 del 31/01/2008, Immediata, Rv. 239715).
La ratio dell’articolo 656 c.p.p., comma 9, riposa nella presunzione di pericolosita’ derivante dal mero titolo di reato per cui e’ intervenuta la condanna, presunzione che “non puo’ ritenersi incompatibile con i principi costituzionali, in quanto fa prevalere la regola dell’esecuzione di una condanna definitiva sull’eccezione della sospensione dell’esecuzione” (Sez. 4, n. 43117 del 18/09/2012, R., Rv. 253699; conf. Sez. 1, n. 2761 del 12/04/2000, D’Avino, Rv. 216598).
4.1.4. In estrema sintesi: ostativita’ esecutiva e ostativita’ penitenziaria si muovono su piani distinti.
Tale principio e’ stato fatto proprio anche dalla sentenza rescindente, che lo ha consegnato al giudice del rinvio.
4.2. Pertanto e’ manifestamente infondata la censura che, nella sostanza, propone di “ritornare” alle regole opposte, adottate dall’ordinanza annullata e giudicate erronee dalla Corte di cassazione.
4.3. Sotto altro aspetto e’ utile precisare che, in ogni caso, non spetta al pubblico ministero, competente all’emissione dell’ordine di carcerazione, (e quindi non spessa al giudice dell’esecuzione) “la valutazione, ai fini della sospensione dell’esecuzione, della sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per l’ammissione del condannato ai benefici penitenziari, essendo tale compito riservato alla competenza esclusiva del tribunale di sorveglianza e dovendo l’organo dell’esecuzione limitarsi alla mera constatazione della presenza dei titoli ostativi alla sospensione” (Sez. 1, n. 14331 del 20/12/2012, dep. 2013, Rammeh, Rv. 255925; Sez. 2, n. 1443 del 15/04/2000, Saponaro, Rv. 215904), in forza di tali principi la Corte di cassazione ha dichiarato che: “e’ illegittima l’ordinanza del giudice dell’esecuzione – cui spetta il mero controllo di legalita’ del titolo esecutivo – che, in relazione ad una condanna per un reato ostativo ai sensi dell’articolo 4-bis ord. pen., comma 1-ter, disponga la sospensione dell’esecuzione sul presupposto che il condannato abbia reciso ogni collegamento con la criminalita’ organizzata, trattandosi di materia riservata alla cognizione del tribunale di sorveglianza” (Sez. 1, n. 32725 del 05/11/2020, Malagrino’, Rv. 279931).
5. Il ricorso si rivela infondato anche nella parte in cui invoca la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019.
5.1. Con la pronuncia citata la Consulta ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4-bis, comma 1, e’ intervenuta sui presupposti di concedibilita’ dei “permessi premi” anche per i reati c.d. ostativi, individuandone le condizioni.
La decisione della Corte costituzionale non si riverbera sulla disciplina qui in rilievo.
Come gia’ osservato (cfr. sopra paragrafo 4), il rinvio dell’articolo 656 c.p.p., comma 9, lettera a), ai delitti di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4-bis e’ volto soltanto a individuare i reati per i quali la sospensione non puo’ essere disposta, senza recepire anche i presupposti previsti dal predetto articolo 4-bis per l’accesso ai benefici penitenziari, di talche’ una modifica sul testo del citato articolo 4-bis (quale quella conseguente all’intervento manipolativo della Corte costituzionale) non incide sulla disciplina della sospensione dell’esecuzione.
5.2. Va aggiunto che la speciale disciplina derogatoria e premiale, prevista in materia di misure alternative alla detenzione dal Decreto Legge 15 gennaio 1991, n. 8, articolo 13-ter convertito in L. 15 marzo 1991, n. 82, per i collaboratori di giustizia, non comporta l’automatico obbligo per il Pubblico ministero di sospendere l’esecuzione della pena detentiva, a prescindere dai limiti e dai divieti fissati dall’articolo 656 c.p.p., commi 5 e 9, per l’esercizio della relativa potesta’ sospensiva (Sez. 1, n. 2195 del 24/3/2000, Di Dona, Rv. 216090), tenuto conto del carattere eccezionale – e, quindi, di stretta interpretazione – della disposizione di cui al comma 5 citato, che non consente la sua applicazione in via estensiva a ipotesi non espressamente previste (Sez. 5, n. 2517 del 28/4/2000, Salemi, Rv. 216109).
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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