Disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 12081.

Disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura

Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non soggiace al rigore e non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’articolo 215, comma 2, cod. proc. civ., il quale, in mancanza di richiesta di verificazione e di suo esito positivo, preclude l’utilizzazione della scrittura, mentre il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, con la conseguenza che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento; semmai, il rigore deve caratterizzare il disconoscimento della copia ai sensi dell’articolo 2719 cod. civ., che deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato di rigetto per avere il giudice del merito espunto dal materiale probatorio l’originale del “benestare di apertura del conto corrente” solo perché prodotto all’udienza di precisazione delle conclusioni, e non nella prima udienza utile rispetto alla contestazione di conformità della copia all’originale, svolta dalla curatela fallimentare opposta nella comparsa di costituzione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 29 aprile 2022, n. 13519; Cassazione, sezione civile T, sentenza 10 febbraio 2021, n. 3227; Cassazione, sezione civile T, ordinanza 11 novembre 2020, n. 25404; Cassazione, sezione civile V, sentenza 20 giugno 2019, n. 16557; Cassazione, sezione civile II, sentenza 30 ottobre 2018, n. 27633; Cassazione, sezione civile V, ordinanza 23 maggio 2018, n. 12737; Cassazione, sezione civile III, sentenza 4 marzo 2004, n. 4395).

Ordinanza|| n. 12081. Disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura

Data udienza 27 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Prova civile – Disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura – Stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma 2, c.p.c. – Esclusione – Impedimento che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova – Avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento – Vincolo per il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione – Esclusione

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