Risoluzione e possibilità di rinunciare al relativo effetto
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Risoluzione e possibilità di rinunciare al relativo effetto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 settembre 2024| n. 25128.

La parte che ha ottenuto la risoluzione legale o giudiziale del contratto non può rinunciare ai relativi effetti, restando altrimenti leso il legittimo affidamento del debitore nell'ormai intervenuta risoluzione.

Prova documentale dell’e-mail
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Prova documentale dell’e-mail

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 settembre 2024| n. 25131.

I princìpi desumibili dalla legge relativi al valore da attribuire alle comunicazioni inviate mediante posta elettronica semplice, possono così riassumersi: (a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell’articolo 2712 cod. civ.; (b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate; (c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità; la c.d. “mail” semplice è dunque un documento informatico scritto che entra nel processo e che deve essere valutato dal giudice

Assegno di mantenimento ed il tenore di vita
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Assegno di mantenimento ed il tenore di vita

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 settembre 2024| n. 25055.
Per la quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge al quale non è addebitabile la separazione il giudice deve tenere conto del tenore di vita in costanza di matrimonio, non solo valutando la dichiarazione dei redditi, ma considerando nel complesso a prescindere dalla provenienza delle consistenze patrimoniali o reddituali. Infatti rilevano anche i redditi non fiscalmente dichiarati.

Omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese
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Omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 settembre 2024| n. 25038.

Omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre ricorso se durante il giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso di mancanza dell'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.

Revocatoria fallimentare e l’onere della prova contraria
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Revocatoria fallimentare e l’onere della prova contraria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 settembre 2024| n. 25166.

In tema di revocatoria fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa.

Prescrizione ed atti interruttivi successivi alla domanda
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Prescrizione ed atti interruttivi successivi alla domanda

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 settembre 2024| n. 25171.

In tema di prescrizione, gli atti processuali successivi all'atto introduttivo del giudizio, quali le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prove formulate dal difensore, non rientrando tra quelli contemplati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c., possono spiegare autonoma efficacia interruttiva, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c., solo ove presentino i connotati dell'atto di costituzione in mora, che, a norma del quarto comma del citato art. 2943 c.c., deve contenere una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore.

Molestia di diritto e l’obbligo di garanzia del locatore
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Molestia di diritto e l’obbligo di garanzia del locatore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 settembre 2024| n. 25187.

La molestia di diritto, per la quale è stabilito l'obbligo di garanzia del locatore, si verifica quando un terzo, reclamando sul bene locato diritti reali o personali in conflitto con le posizioni accordate al conduttore dal contratto locativo, compie atti di esercizio della relativa pretesa implicanti la perdita o la menomazione del godimento del conduttore, con la conseguenza che, qualora la molestia non possa essere riferita alle posizioni accordate dal locatore sulla cosa locata, ma riguardi altre autonome situazioni di godimento dello stesso conduttore (non giustificate dalla specifica detenzione autonoma derivante dal contratto di locazione), si versa in ipotesi diversa da quella disciplinata dall'art. 1585 c.c.

Conto corrente bancario cointestato a più persone
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Conto corrente bancario cointestato a più persone

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 settembre 2024| n. 25243.

In tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, in quanto l'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti.

Il notaio che ha omesso di effettuare le visure ipotecarie
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Il notaio che ha omesso di effettuare le visure ipotecarie

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 settembre 2024| n. 25026.

Il notaio rogante il contratto di compravendita di un immobile che ha omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie è tenuto a risarcire all'acquirente del cespite, successivamente sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario, un danno commisurato all'effettivo nocumento sofferto dall'acquirente; questo può essere liquidato in misura pari al valore dell'immobile perduto a seguito della vendita forzata ovvero, per equivalente, all'esborso necessario per ottenere l'estinzione del processo esecutivo e la cancellazione dell'ipoteca, in tale senso lato potendosi intendere le spese di purgazione dell'immobile e, cioè, la sua sottrazione al rischio di legale evizione nel corso della procedura espropriativa.

Sezione specializzata imprese e nullità fideiussione ABI
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Sezione specializzata imprese e nullità fideiussione ABI

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 settembre 2024| n. 24967.

Sezione specializzata imprese e nullità della fideiussione ABI

La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata.