Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5971.
La massima estrapolata:
Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, cod. civ..
Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5971
Data udienza 27 novembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3579/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., incorporante la (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio Dott. (OMISSIS) di (OMISSIS) e procura sulla memoria di costituzione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1702/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2018 dal cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato l’11 settembre 2008, la (OMISSIS) s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la (OMISSIS) s.p.a. (oggi (OMISSIS) s.p.a.), chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 5.070,46, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento del danno per il pagamento di un assegno bancario non trasferibile, effettuato – nell’ambito del servizio di liquidazione dei sinistri affidatole dalla predetta compagnia assicuratrice – a persona l diversa dal legittimo beneficiario. Con sentenza n. 1762/2010, l’adito Tribunale rigettava la domanda.
2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1702/2012, depositata il 24 ottobre 2012, e notificata il 30 novembre 2012, rigettava l’appello proposto dalla (OMISSIS). Il giudice del gravame riteneva che il rischio derivante dalla spedizione degli assegni a mezzo posta – modalita’ richiesta dalla stessa compagnia assicuratrice, e concordata dalle parti con l’articolo 9 della convenzione stipulata dalle stesse – gravasse per intero sull’assicurazione appellante, e che, pertanto, la responsabilita’ dell’istituto di credito andasse esclusa.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la (OMISSIS) s.p.a. nei confronti di (OMISSIS) s.p.a., affidato a due motivi. La resistente ha replicato con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, la (OMISSIS) s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c. e ss. e articolo 1341 c.c., comma 2, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
1.1. La ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto valida ed operativa tra le parti la convenzione tra la (OMISSIS) ed il (OMISSIS) s.p.a. (oggi (OMISSIS) s.p.a.) – avente ad oggetto il servizio di pagamento della liquidazione dei sinistri mediante assegni bancari non trasferibili sebbene la limitazione di responsabilita’ della banca, contenuta nella clausola n. 9 di detta convenzione, non fosse stata espressamente approvata con apposita sottoscrizione da parte della (OMISSIS), recando l’atto in questione un’unica sottoscrizione, in violazione dell’articolo 1341 c.c., comma 2, applicabile alla fattispecie concreta. Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, si sarebbe, difatti, in presenza della predisposizione unilaterale di clausole da parte della (OMISSIS), di per se’ integrante la fattispecie del contratto per adesione, e non di un mero contratto redatto mediante moduli o formulari (regolato dall’articolo 1342 c.c.), come erroneamente affermato dal giudice di secondo grado, che peraltro avrebbe erroneamente escluso l’esistenza della fattispecie suindicata.
1.2. Sotto tale ultimo profilo, la sentenza di appello sarebbe, altresi’, affetta dal vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la Corte territoriale “sussunto una fattispecie nell’ambito della previsione di cui all’articolo 1342 c.c., mentre doveva ricondursi all’articolo 1341 c.c., comma 2”.
1.3. Il motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato.
1.3.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, possono qualificarsi come contratti “per adesione”, rispetto ai quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioe’, predisposte da un contraente che esplichi attivita’ contrattuale all’indirizzo di una pluralita’ indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioe’, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). Per converso, esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l’altro contraente puo’, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonche’, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti (cfr. ex plurimis, Cass., 19/03/2018, n. 6753; Cass. 15/04/2015, n. 7605; Cass. 19/05/2006, n. 11757; Cass., 15/02/2002, n. 2208).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha allegato elemento alcuno dal quale la Corte possa inferire che si tratti di un contratto per adesione – contenente la predisposizione di clausole finalizzate a dsciplinare una pluralita’ indeterminata di rapporti contrattuali come tale soggetto alla disciplina di cui all’articolo 1341 c.c.. Il che, peraltro, appare smentito dal fatto che, nella specie, si verte in un’ipotesi di convenzione avente ad oggetto l’affidamento all’istituto di credito del servizio di pagamento di assegni bancari non trasferibili, ai fini della liquidazione dei sinistri relativi ai clienti di una specifica e determinata compagnia assicuratrice (la (OMISSIS) s.p.a,). In tale prospettiva, pertanto, il fatto che il contratto sia stato concluso su carta intestata del (OMISSIS) e che la (OMISSIS) vi abbia apposto una sola firma, contrariamente all’assunto della istante, non costituiscono di per se’ elementi idonei ad evidenziare che si e’ in presenza di un contratto per adesione.
1.3.2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento alla censura di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la stessa – per quanto concerne la prima parte del motivo di ricorso – ad oggetto, non un fatto storico principale o secondario, bensi’ il giudizio di diritto operato dalla Corte d’appello, ossia la pretesa erronea sussunzione della fattispecie concreta nella previsione di cui all’articolo 1342 c.c., anziche’ in quella di cui all’articolo 1341 c.c. Quanto alla seconda parte del motivo (sub n. 2), e’ evidente che la doglianza involve questioni, concernenti l’interpretazione dell’articolo 9 del contratto intercorso tra le parti, che sono di competenza esclusiva del giudice di merito, che ha ampiamente motivato al riguardo.
1.4. Per le ragioni esposte, il mezzo va, pertanto, dichiarato inammissibile nella sua seconda parte e infondato nella prima.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c., del Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43, articoli 40 e 41 c.p., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2.1. La ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente escluso la responsabilita’ di (OMISSIS), per avere pagato l’assegno intrasferibile emesso dalla (OMISSIS) a titolo di indennizzo assicurativo, a favore de proprio assicurato (OMISSIS) di (OMISSIS) a favore di un omonimo (OMISSIS) di (OMISSIS), risultato poi inesistente; circostanza questa per la quale – a parere della ricorrente – l’istituto di credito sarebbe, invece, incorso nella violazione degli articoli 40 e 41 c.p. e del Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43, comma 2, (cd. Legge Assegni). Il pagamento di un assegno non trasferibile sarebbe, invero, in ogni caso effettuato dalla banca a proprio rischio e pericolo, indipendentemente dal grado di diligenza, ex articolo 1176 c.c., adoperato nell’identificazione del presentatore, come affermato da questa Corte nella decisione n. 1098/1999.
2.2. Di talche’ avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere che la spedizione dell’assegno in questione – modalita’ concordata tra le parti della convenzione succitata (articolo 9), su richiesta della stessa (OMISSIS) – avrebbe interrotto il rapporto di causalita’ tra la omessa verifica del legittimo prenditore del titolo, da parte della banca negoziatrice dell’assegno, ed il danno subito dalla (OMISSIS), ponendosi come una causa di pregiudizio imputabile alla stessa creditrice (articolo 1227 c.c., comma 2). A tale conclusione la Corte sarebbe pervenuta sul presupposto erroneo che il rischio di sottrazioni o smarrimenti degli assegni inviati per posta (come la loro alterazione, falsificazione o abusiva compilazione) era stato posto dalle stesse parti a carico esclusivo della societa’ assicuratrice, che aveva prescelto tale modalita’ di spedizione degli assegni ai propri assicurati, senza tenere conto dell’apporto causale comunque arrecato dalla banca negoziatrice al danno subito dalla societa’ assicuratrice.
2.3. Il mezzo e’ in parte inammissibile ed in parte infondato.
2.3.1. Va premesso, infatti, che la decisione di questa Corte n. 1098/1999, citata dalla ricorrente, e’ stata superata dalla successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimita’, culminata nella pronuncia delle Sezioni Unite, nella quale si e’ affermato che, ai sensi del Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43, comma 2, (c.d. Legge Assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilita’, a persona diversa dall’effettivo beneficiario, e’ ammessa a provare – vertendosi in ipotesi di responsabilita’ di tipo contrattuale da contatto sociale qualificato che l’inadempimento non le e’ imputabile, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’articolo 1176 c.c., comma 2, (Cass. Sez. U., 21/05/2018, n. 12477).
Sotto il primo profilo, concernente la pretesa responsabilita’ oggettiva della banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal legittimo prenditore, la censura e’ da ritenersi, dunque, del tutto infondata.
2.3.2. Nel caso di specie, peraltro, – ed il rilievo concerne il secondo profilo del mezzo in esame – la mancanza di responsabilita’ della banca non e’ stata affatto ancorata dalla Corte d’appello alla violazione di un obbligo di diligenza ex articolo 1176 c.c., ne’ e’ stata affermata sulla base della ritenuta violazione e falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c. e delle disposizioni in materia di rapporto di causalita’ (articoli 40 e 41 c.p.), bensi’ esclusivamente in base alla suddetta clausola convenzionale (articolo 9), che poneva il rischio della spedizione degli assegni per posta a carico esclusivo della (OMISSIS) (salvi i casi di dolo e colpa grave in relazione a tale modalita’ di spedizione, neppure adombrati nel caso di specie).
2.4. Ne discende che il motivo in esame va, per un verso, rigettato, in quanto deduce una sorta di responsabilita’ oggettiva della banca, esclusa dal recente arresto delle Sezioni Unite, per altro verso, dichiarato inammissibile, perche’ non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza (Cass., 10/08/2017, n. 19989).
4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio a favore della controricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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