Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 febbraio 2023| n. 3370.
Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando anche implicitamente la propria giurisdizione
Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l’esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Nel caso di specie, in cui i ricorrenti avevano agito per ottenere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il ministero della Giustizia, a far tempo, per ciascuno di essi dalla rispettiva immissione nelle funzioni con ogni effetto conseguente di carattere economico, previdenziale ed assistenziale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso e dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte d’appello aveva dichiarato in via officiosa il proprio difetto di giurisdizione: nella circostanza, infatti, non avendo nessuno dei contendenti appellato la sentenza di primo grado, quanto alla implicitamente ravvisata giurisdizione del giudice ordinario, sul punto si era ormai formato il giudicato, sicché il giudice del gravame non poteva più rilevare d’ufficio un eventuale difetto di giurisdizione ed invitare le parti a prendere posizione in ordine alla relativa questione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 2 febbraio 2018, n. 2605; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 febbraio 2012, n. 2752; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 28 gennaio 2011, n. 2067).
Ordinanza|3 febbraio 2023| n. 3370. Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando anche implicitamente la propria giurisdizione
Data udienza 2 novembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Giudice di primo grado – Pronuncia nel merito – Affermazione della giurisdizione – Contestazione di tale riconoscimento – Parte – Proposizione di appello sul punto – Via incidentale condizionata – Parte vittoriosa – Esame della relativa questione – Preclusione in sede di legittimità – Giudicato implicito sulla giurisdizione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31293/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, ope legis domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 142/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/04/2018 R.G.N. 1047/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/11/2022 dal Consigliere Dott. MAROTTA CATERINA.
Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando anche implicitamente la propria giurisdizione
RILEVATO IN FATTO
che:
1. con ricorso ex articolo 414 c.p.c. (OMISSIS) e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, viceprocuratori onorari presso la Procura della Repubblica di Torino, avevano agito affinche’ fosse accertata e dichiarata la sussistenza con il Ministero della Giustizia di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo, per ciascuno di essi, dalla rispettiva immissione nelle funzioni con ogni effetto conseguente di carattere economico, previdenziale ed assistenziale, comprensivo del diritto a ferie, indennita’ di infortunio, malattia, anzianita’ e vecchiaia, maternita’, trattamento di fine rapporto e ad ogni altro istituto connesso cosi’ come riconosciuto ai lavoratori comparabili a tempo indeterminato cioe’ ai magistrati ordinari di prima nomina svolgenti mansioni identiche o simili ai sensi della Direttiva 1999/70/CE;
nel corso del giudizio i predetti avevano rinunciato alla domanda di condanna, concentrando la pretesa sul solo accertamento della natura subordinata del rapporto a fronte del quale sarebbe stato poi onere della Pubblica Amministrazione emanare gli atti amministrativi piu’ opportuni;
2. il Tribunale di Torino aveva respinto la domanda;
3. decidendo sull’impugnazione dei viceprocuratori, la Corte d’appello di Torino dichiarava il proprio difetto di giurisdizione;
4. avvero tale pronuncia i suddetti viceprocuratori onorari hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi;
5. il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso;
6. i ricorrenti hanno depositato memoria.
Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando anche implicitamente la propria giurisdizione
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano errata qualificazione della domanda – violazione delle norme sulla giurisdizione – errato richiamo a precedente giurisprudenziale non pertinente alla fattispecie;
deducono che erroneamente la Corte territoriale avrebbe interpretato la loro domanda come intesa ad assimilare il loro rapporto a quello dei magistrati ordinari;
rilevano che la nozione di lavoratore comparabile era stata assunta come riferimento per lo sviluppo degli argomenti a sostegno delle questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE;
assumono che, avendo rinunciato alla domanda di condanna, dall’accertamento eventuale della natura subordinata del rapporto con lo Stato non sarebbe mai scaturita una pretesa equiparazione di trattamento economico con i magistrati di carriera;
2. con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione delle norme sulla giurisdizione;
sostengono che nel ricorso non era mai stata prospettata alcuna equiparazione ai magistrati ordinari e da cio’ fanno discendere la giurisdizione del giudice ordinario;
deducono che in relazione alla posizione giuridica fatta valere (mero accertamento di un rapporto di lavoro subordinato) non ci sarebbe giammai la possibilita’ di agire dinanzi al giudice amministrativo;
rilevano che ai fini della giurisdizione occorre guardare al petitum sostanziale;
3. si deve preliminarmente dare atto che questa sezione semplice e’ legittimata alla piena decisione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 1, sulle questioni di giurisdizione in materia di pubblico impiego, in forza di decreto di assegnazione del Primo Presidente in data 10-14 settembre 2018;
4. tanto precisato, si osserva che, per quanto si rileva dal ricorso per cassazione (v. pag. 5), vi era stata una pronuncia di rigetto, nel merito, del Tribunale che, dunque, implicitamente conteneva una positiva statuizione sulla giurisdizione;
anche i motivi di appello dei vice procuratori onorari avevano investito tale pronuncia sul merito e non si evince dagli atti che la questione della giurisdizione avesse formato oggetto di appello incidentale da parte del Ministero della Giustizia;
tanto risulta, del resto, dalla stessa sentenza qui impugnata da cui emerge che la Corte territoriale ha invitato le parti a prendere posizione sulla questione di giurisdizione, come questione rilevata d’ufficio ai sensi dell’articolo 101 c.p.c., comma 2;
5. ed allora va ricordato che, come da questa Corte gia’ affermato, allorquando il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, implicitamente, la propria giurisdizione (e cio’ sia che abbia rigettato sia che abbia accolto una domanda), la parte che intenda contestare tale riconoscimento e’ tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l’esame della relativa questione e’ precluso, come in sede di legittimita’, cosi’ nel giudizio di appello essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2011, n. 2067; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2752; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2605);
sicche’, non avendo nessuno dei contendenti appellato la sentenza di primo grado quanto alla implicitamente ravvisata giurisdizione del giudice ordinario, in proposito si e’ formato il giudicato;
pertanto, la Corte d’appello non poteva piu’ rilevare d’ufficio un eventuale difetto di giurisdizione e invitare le parti a prendere posizione in ordine alla relativa questione;
6. da tanto consegue che il ricorso va accolto in punto di giurisdizione e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;
la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio che assume carattere meramente restitutorio;
il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’;
7. non sussistono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in punto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino.
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