Ai fini dell’insinuazione allo stato passivo

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|25 gennaio 2021| n. 1520.

Ai fini dell’insinuazione allo stato passivo, la data certa ex art. 2704 c.c. assume rilevanza per dimostrare l’anteriorità della scrittura privata rispetto alla dichiarazione di fallimento di uno dei suoi autori, ai soli fini della sua opponibilità alla procedura concorsuale, restando invece affidata alle regole del diritto comune la prova del momento in cui un rapporto contrattuale ha avuto inizio, come pure quella della sua effettiva durata.

Sentenza|25 gennaio 2021| n. 1520

Data udienza 9 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Inopponibilità del decreto ingiuntivo non munito prima della dichiarazione di fallimento del requisito di esecutorietà ex art. 647 c.p.p. – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7339/2018 proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Curatela del Fallimento Dott. (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) in Liquidazione e del socio accomandatario (OMISSIS), in persona del curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 06/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2020 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA, che ha chiesto il rigetto del primo motivo del ricorso ed accoglimento del secondo motivo, come da requisitoria scritta gia’ depositata.

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. (OMISSIS) ha chiesto di essere ammessa al passivo fallimentare della s.a.s. Dott. (OMISSIS), indicando come titolo della richiesta un decreto ingiuntivo emesso in forma esecutiva dal Tribunale di Palermo.
Il giudice delegato ha rigettato la domanda, rilevando che nella fattispecie non risultava la certificazione del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
2.- La Banca ha proposto opposizione L. Fall., ex articolo 98 avanti al Tribunale di Palermo. Che, con decreto depositato il 6 febbraio 2018, ha ammesso parzialmente il credito richiesto.
3.- In particolare, il Tribunale, rilevato che si trattava di decreto ingiuntivo non munito prima della dichiarazione di fallimento di decreto di esecutorieta’, ha ritenuto che lo stesso fosse L RIGIARDO da considerare tamquam non esset.
Con riferimento al saldo debitore di un conto corrente, il Tribunale ha riscontrato che il contratto risultava privo di data certa anteriore al fallimento “sin dal suo sorgere, con la conseguente inopponibilita’ ab origine delle clausole ivi contenute”.
La “produzione degli estratti conto sin dall’inizio del rapporto” – si e’ cosi’ proseguito – “tuttavia consente di ritenere provata l’esistenza del rapporto medesimo, ferma l’esigenza di rideterminarne il saldo”: il “contratto citato acquista data certa dal 29 ottobre 2012, data anteriore alla dichiarazione di fallimento, coincidente con il deposito dell’allegato ricorso per decreto ingiuntivo”.
“Ne deriva” – si e’ cosi’ concluso – che il “saldo del predetto conto corrente va rideterminato, tenuto conto degli estratti allegati, applicando il tesso legale di cui all’articolo 117 TUV ed escludendo commissioni e spese sino alla data del 29 ottobre 2012 e applicando dalla predetta data le condizioni economiche convenute risultanti dalla documentazione in atti”.
4.- La Banca ha presentato ricorso per cassazione avverso questo provvedimento, articolandolo in due motivi.
Il Fallimento ha resistito con controricorso.
5.- Si e’ fatto luogo alla fissazione dell’adunanza non partecipata della Sesta Sezione civile per la trattazione della causa in camera di consiglio, per il giorno 9 luglio 2019.
Con ordinanza depositata il 23 settembre 2019, n. 23612, il Collegio ha ritenuto di “non ravvisare una evidenza decisoria tale da permettere la definizione del ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicche’ lo stesso deve essere avviato alla pubblica udienza preso la Sezione che e’ tabellarmente competente”.
6.- In vista dello svolgimento dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno anche depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- I motivi di ricorso risultano intestati nei termini che qui di seguito vengono riportati.
Primo motivo: “violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 24 Cost., L. Fall., articoli 45 e 96, articoli 647 e 650 c.p.c., articolo 2909 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; sull’opponibilita’ al fallimento del decreto ingiuntivo e del privilegio ipotecario con quel titolo acquisito”.
Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2704 c.c. in relazione all’articolo 117 TUB e alla L. Fall., articoli 93, 98 e 99 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; l’applicabilita’ al c/c n. (OMISSIS) per tutto il tempo del rapporto dei tassi contrattualmente pattuiti con il contratto del 29/102002 ed esclusione dell’applicazione dei tassi sostitutivi ex articolo 117, comma 7 TUB”.
8.- Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato “nello statuire l’inopponibilita’ al fallimento del decreto ingiuntivo emesso in forma provvisoriamente esecutiva in data 16 ottobre 2012 e diventato definitivo prima della sentenza di fallimento, per essere il titolo carente della formula di definitiva esecutorieta’ ex articolo 647 c.p.c.”.
Cosi’ opinando, il decreto impugnato “ha fatto impropriamente coincidere l’esecutorieta’ ex articolo 647 c.p.c. con il giudicato e l’opponibilita’ del provvedimento monitorio, posto che si tratta di profili giuridici in realta’ ontologicamente diversi”.
La dichiarazione ex articolo 647 c.p.c. possiede – si assume – una mera valenza probatoria: l’accertamento della mancata opposizione al decreto ben puo’ avvenire anche dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. Nei fatti, l’opposizione rimane gia’ preclusa con la scadenza del termine fissato nel decreto ai sensi dell’articolo 641 c.p.c. In quel momento che il decreto acquista efficacia ai fini dell’ammissione al passivo del fallimento.
9.- Il motivo non puo’ ritenersi fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, invero, “non e’ opponibile al fallimento del debitore il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorieta’ ex articolo 647 c.p.c., poiche’ solo in virtu’ della dichiarazione della dichiarazione giudiziale di esecutorieta’ il decreto ingiuntivo passa in giudicato, non rilevando l’avvenuta concessione della provvisoria esecutorieta’ ex articolo 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione alla data di dichiarazione del fallimento (cfr., tra le piu’ recenti, Cass., 3 settembre 2018, n. 21583; Cass., 10 ottobre 2017, n. 23679; Cass., 27 maggio 2014, n. 11811).
10.- Con il secondo motivo, il ricorrente assume che il giudice del merito ha errato nel ritenere che l’acquisizione di “certezza del rapporto” alla data del 29 ottobre 2112 (con il deposito del ricorso ex articolo 633 c.p.c.) abbia determinato la legittimita’ e l’opponibilita’ dei tassi stabiliti nel contratto del 29/10/02 solo con decorrenza da quella data.
Secondo il ricorrente e’ propriamente errata, in specie, la prospettiva che e’ stata adottata dal decreto, secondo cui l’inefficacia del contratto di conto corrente, ancorche’ limitata temporalmente solo a una parte del suo svolgimento, recherebbe con se’ l’inopponibilita’ per il medesimo periodo dell’estratto conto e del relativo rapporto sostanziale.
In sostanza, il motivo viene a contestare lo stesso concetto di una opponibilita’ solo parziale del rapporto, una volta che ai fini della regola di cui all’articolo 2704 c.c. sia stata valorizzata la data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
11.- Il motivo e’ fondato, secondo i termini che qui di seguito si vengono a precisare.
12.- Per meglio illustrare l’argomento, appare opportuno prima di tutto osservare che la motivazione svolta dal Tribunale di Palermo in materia si sostanzia in due distinte, e separate, rilevazioni.
L’una, attinente all’individuazione di un fatto di data certa nel contesto della fattispecie concreta. L’altra, concernente le conseguenze che dalla riscontrata individuazione di un fatto di data certa derivano sul contratto preso in considerazione e sul suo svolgimento.
13.- Sotto il primo profilo, il decreto ha rilevato l’idoneita’ del “deposito dell’allegato ricorso per decreto ingiuntivo che ad esso fa espresso riferimento”.
Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'”accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e della sussistenza e idoneita’ di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell’articolo 2704, ma equipollenti a questi ultimi, in quanto idonei a stabilire in modo egualmente certo l’anteriorita’ della formazione del documento, costituisce compito proprio del giudice del merito, la cui valutazione non e’ sindacabile in sede di legittimita’, ove sia correttamente motivata” (Cass., 16 febbraio 2017, n. 4104).
Ne’ v’e’ ragione per dubitare della correttezza dell’accertamento effettato nel caso concreto dal Tribunale palermitano, posto se non altro che si manifesta circostanza del tutto incontestata quella del deposito della scrittura contrattuale, inerente al conto corrente, in una con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. ricorso, p. 15; memoria del controricorrente, p. 3).
14.- Non corretta si manifesta, invece, l’altra rilevazione effettuata dal Tribunale di Palermo (cfr., per una fattispecie per piu’ lati prossima alla presente, gia’ Cass., 8 febbraio 2019, n. 3856). Non risulta invero condivisibile l’idea, espressa appunto dal Tribunale, per cui il contratto intercorso tra le parti prenderebbe data dal giorno in cui e’ si verificato uno dei fatti presi in considerazione dalla norma dell’articolo 2704 c.c.: solo da quel momento, cioe’, potendo produrre effetti opponibili anche nei confronti dei terzi che da questa norma sono protetti (qual e’, tipicamente, il fallimento).
Per sua natura, la data certa non e’ criterio inteso a indicare il momento in cui un fatto negoziale si e’ verificato o in cui, comunque, si considera avvenuto. E’ invece criterio inteso semplicemente a riscontrare l’anteriorita’ di un fatto (negoziale) rispetto a un altro: nella specie, cio’ che rileva e’ l’anteriorita’ del documento contrattuale rispetto alla dichiarazione del fallimento di uno dei suoi autori, che non avrebbe potuto efficacemente stipularlo dopo aver perso il potere di disporre dei propri beni in ragione della dichiarazione di fallimento.
In detta funzione, la regola della data certa esaurisce il compito assegnatole dalla legge. Una volta riscontrata l’opponibilita’ del negozio al terzo protetto dall’articolo 2704 c.c., la dimostrazione del tempo di avvio del relativo rapporto risulta dunque soggetta alle regole probatorie di diritto comune.
15.- In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, mentre va respinto il primo motivo.
Di conseguenza, va cassato per quanto di ragione il decreto impugnato e la controversia rinviata al Tribunale di Palermo che, in diversa composizione, provvedera’ anche alla liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il secondo motivo. Cassa il decreto impugnato nei termini di cui in motivazione e rinvia la controversia al Tribunale di Palermo che, in diversa composizione, provvedera’ anche a liquidare le spese del giudizio di legittimita’.

 

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